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Il Consorzio fornisce alle imprese che vogliono insediarsi nell'area il
terreno urbanizzato ad un prezzo politico, di seguito troverete la domanda per
l'assegnazione ed il regolamento suoli. Per la richiesta di assegnazione lotto,
presentare domanda in carta semplice
Richiesta lotto
Norme procedurali per la localizzazione di
iniziative industriali, o di altro genere riguardante il settore terziario e dei
servizi, negli agglomerati, provvisti di apposito Piano Regolatore, di
competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotone.
ART. 1 – Carattere del Regolamento
Il presente Regolamento detta le norme e le
procedure aventi per fine la localizzazione, nell’ambito degli Agglomerati
Industriali di competenza del C. S. I. di Crotone, di iniziative di carattere
industriale, nonché eventualmente di quelle altre attività del settore terziario
e dei servizi che, a giudizio esclusivo del Consorzio, rispondono alle esigenze
ed all’utilità generale del territorio amministrato.
ART.2 – Criteri per la localizzazione
L’individuazione e la scelta delle specifiche
localizzazioni, di competenza esclusiva del Consorzio, che può comunque tener
conto delle proposte dei richiedenti, è, di norma, determinata sulla base dei
seguenti elementi:
·
indicazioni e prescrizioni del Piano Regolatore;
·
contingente disponibilità di suoli consortili;
·
disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti e/o
programmate;
·
dimensione e natura delle iniziative e loro incidenza, sia sulla situazione
insediativa esistente nel territorio che sulle possibilità insediative future.
ART. 3 –
Ambiti di applicazione
L’insediamento nell’ambito degli Agglomerati
Industriali delle iniziative di cui al precedente articolo 1 può essere
realizzato su suoli provenienti:
·
da aree acquisite o da acquisire da parte del Consorzio;
·
da aree di proprietà delle ditte che intendono realizzare direttamente
iniziative;
·
da aree di proprietà di terzi che le ditte interessate intendono acquistare
direttamente per la realizzazione di iniziative.
ART. 4 – Fasi della cessione delle aree
consortili
La cessione di suoli da parte del Consorzio ha
luogo in due fasi e precisamente:
·
una prima fase, regolata da apposita indicazione e successiva assegnazione in
concessione, con la quale vengono stabilite le condizioni della stessa ed i
tempi di realizzazione degli impianti, è limitata al tempo di costruzione dello
stabilimento;
·
una seconda fase, che comporta la cessione definitiva del lotto, è perfezionata
con atto notarile di trasferimento in proprietà del suolo.
ART 5 – Richiesta e criteri di priorità per
l’assegnazione delle aree
Coloro che intendono acquistare suoli, di
proprietà consortile o dei quali il Consorzio deve promuovere l’espropriazione,
nell’ambito degli Agglomerati Industriali, da destinare alla realizzazione di
iniziative di cui all’art. 1, devono presentare domanda in carta semplice,
corredata da relazione programmatica atta a configurare esattamente le
caratteristiche e lo scopo dell’iniziativa medesima, con particolare riguardo a:
·
superficie necessaria, con indicazione di massima della superficie da coprire,
·
illustrazione completa dell’attività produttiva, con indicazione delle materie
prime da impiegare e dei prodotti finiti;
·
per le Società, atto costitutivo e statuto, completo degli estremi di
omologazione presso il Tribunale e dell’indicazione del legale suo
rappresentante;
·
progetto di massima dell’iniziativa completo di lay-out delle lavorazioni
previste;
·
fasi e tempi di realizzazione, con indicazione della eventuale superficie
destinata a futuri ampliamenti e relativi tempi di realizzazione;
·
investimenti previsti in prima fase e nelle eventuali fasi successive;
·
occupazione prevista in prima fase e nelle eventuali fasi successive;
·
necessità di energia elettrica, espressa in kw di potenza installata;
·
necessità di acqua per uso potabile ed industriale, espressa in mc/anno;
·
altre esigenze particolari (raccordo ferroviario interno, metano, collegamenti
con il porto ecc.);
·
eventualmente previsioni di scarichi inquinanti o altre cause di molestia nonché
dei sistemi da adottare per la loro eliminazione;
·
eventuali cause di incompatibilità localizzativa con altri generi di attività e
distanze di sicurezza in senso sia attivo che passivo;
·
previsioni in tonnellate/anno di merci in arrivo e di merci in partenza con
l’indicazione dei sistemi di trasporto previsti.
Per l’assegnazione delle aree e per
l’approvazione di nuove iniziative,il Consorzio terrà conto,di norma,dei
seguenti criteri di priorità;
·
possesso di decreto di finanziamento pubblico;
·
disponibilità finanziaria adeguata all’iniziativa programmata;
·
data di presentazione della richiesta;
·
maggiore incentivazione del settore di lavorazione da parte degli organi
preposti a concedere finanziamenti;
·
settori di produzioni con riferimento al rapporto domanda-offerta di mercato;
·
forme di associazione in cooperativa;
·
rapporto occupazione-costo impianto;
·
rapporto occupazione-superficie impianto.
In ogni caso il Consorzio procederà, a suo
esclusivo ed insindacabile giudizio, all’assegnazione delle aree anche in deroga
dai suddetti criteri ed in base a valutazioni proprie sull’importanza delle
iniziative per l’industrializzazione dell’agglomerato e del comprensorio.
ART. 6 – Indicazione area
Dopo il ricevimento della richiesta di cui al
precedente art. 5, il Consorzio, tramite i propri uffici competenti, provvede a
esaminare la richiesta. Nel caso di favorevole determinazione sull’iniziativa
proposta adotta delibera di indicazione di massima della localizzazione e delle
dimensioni perimetrali e superficiali del suolo individuato, notificandola
all’interessato.
ART. 7 – Fase transitoria tra indicazione ed
assegnazione
Entro 60 giorni, successivi alla notifica di cui
all’art. 6, la Ditta interessata dovrà completare la documentazione relativa
alla iniziativa, con particolare riguardo a:
·
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestante anche la vigenza
della ditta richiedente e l’assenza di provvedimenti restrittivi ai sensi della
normativa antimafia;
·
progetto definitivo dello stabilimento con relativa relazione tecnica,
rimodulato sull’area indicata;
·
eventuale relazione aggiuntiva nel caso in cui siano da modificare o aggiornare
gli elementi programmatici esposti nella relazione di cui al precedente art. 5;
·
certificato generale del casellario giudiziale e carichi pendenti del titolare o
del legale rappresentante della ditta;
·
certificato attestante l’assenza di procedure concorsuali in corso .
ART. 8 - Assegnazione
All’acquisizione della documentazione di cui
all’art. 7, il Consorzio adotta deliberazione di assegnazione del suolo,
notificandola alla ditta richiedente. Nei successivi trenta giorni si procederà
alla consegna del suolo, mediante sottoscrizione di apposito atto di
assegnazione in concessione, con il contestuale versamento dell’intero prezzo di
cessione, immettendo, di fatto, la ditta nel possesso dell’immobile. Il mancato
adempimento, da parte della ditta assegnataria, entro il termine sopra indicato
sarà inteso dal Consorzio quale rinuncia all’assegnazione ed il CSI avvierà la
procedura di revoca.
All’atto dell’immissione in possesso si
stabilisce il termine di mesi 6 entro il quale la ditta dovrà dotarsi del
permesso di costruire e di tutte le autorizzazioni necessarie per l’inizio dei
lavori.
Detto termine potrà essere prorogato nel caso di
progetti inerenti opere di particolare complessità e/o che richiedono
autorizzazioni con tempi di istruttoria incompatibili con i sei mesi stabiliti
dal Consorzio.
Le date ultime di inizio e fine lavori saranno
quelli determinati dal permesso di costruire rilasciato. Eventuali proroghe sui
termini previsti nel suddetto permesso comunale, dovranno essere preventivamente
valutate ed eventualmente autorizzate dal Consorzio con apposito atto
deliberativo.
ART. 9 – Assegnazione aree oggetto di
procedimento espropriativo
Nel caso in cui il suolo richiesto debba formare
oggetto di procedimento espropriativo, il Consorzio provvede ai relativi
adempimenti.
In tal caso la richiesta di cui all’art.5 dovrà
essere integrata da dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a versare, a
semplice richiesta del Consorzio ed entro il termine di giorni 15 dalla data
della stessa, una somma pari alle indennità definitive da corrispondere agli
aventi diritto secondo quanto previsto nel piano dell’esproprio. Qualora la
Ditta rinunzi all’assegnazione del suolo, dopo l’emissione del decreto di
esproprio, il Consorzio restituisce il 90% dell’importo anticipato, o l’intero
importo se tra la data della richiesta della Ditta e quella del decreto sia
trascorso un periodo di tempo superiore a mesi sei.
ART. 10 – Revoca aree assegnate
Decorsi i termini previsti nell’atto di
assegnazione in concessione, senza che la ditta abbia dato inizio ai lavori di
costruzione del progettato stabilimento, il Consorzio revocherà l’assegnazione
restituendo alla Ditta interessata il 60% dell’importo anticipato per pagamento
del prezzo del suolo.
ART. 11 – Revoca aree parzialmente edificate
I lavori di costruzione dello stabilimento
progettato devono essere ultimati entro il termine stabilito dal Consorzio
nell’atto di assegnazione.
Se la Ditta ha dato inizio ai lavori di
costruzione dello stabilimento e non li conclude nei termini stabiliti nell’atto
di immissione in possesso, il CSI
1.
revoca l’assegnazione;
2.
restituisce alla Ditta il 60% dell’importo da questa anticipato solo
quando avrà assegnato ad altra ditta il lotto di terreno di che trattasi e ne
avrà incassato il prezzo di cessione;
3.
acquisisce le opere eseguite corrispondendo alla ditta assegnataria -
nel caso e nel momento in cui tali opere possano essere utilizzate e rilevate da
altra Ditta - il valore corrispondente alla parte utilizzata, decurtato dai
costi da sostenere per la demolizione delle parti non utilizzate ed il
ripristino dell’area. Il suddetto valore sarà determinato da apposito collegio
arbitrale composto da un tecnico del Consorzio, un rappresentante della Ditta
rinunciataria ed un perito nominato d’accordo tra le parti, o in caso di
disaccordo, dal Tribunale, con funzione di Presidente.
ART. 12 – Stipula atto pubblico
Al termine dei lavori di costruzione – sia della
parte strutturale che di quella impiantistica - si procederà alla stipula
dell’atto notarile di compravendita. Tutte le spese relative a tale atto
notarile ed al trasferimento della proprietà, sono a carico della ditta
acquirente, comprese quelle per l’eventuale redazione del tipo di frazionamento
catastale.
ART. 13 – Subentro nell’assegnazione
Se la Ditta ha dato inizio ai lavori di
costruzione dello stabilimento e comunica formalmente la propria volontà di non
portarli a termine il CSI può autorizzare la stessa alla vendita diretta di
quanto costruito a terzi, e restituisce alla Ditta, che contestualmente rinuncia
all’assegnazione, il 60% dell’importo da questa anticipata. I subentranti, al
rilascio dell’autorizzazione, verseranno una somma pari al prezzo del suolo in
vigore al momento della concessione. Trascorsi sei mesi dalla suddetta
autorizzazione senza che siano state concluse le trattative con il subentrante
autorizzato, il Consorzio:
1.
revoca l’autorizzazione;
2.
incamera il 40% dell’anticipazione versata dal subentrante, restituendo
allo stesso il restante 60% solo quando avrà assegnato ad altra ditta il lotto
di terreno di che trattasi e ne avrà incassato il prezzo di cessione;
3.
rientra nella piena disponibilità del terreno;
4.
acquisisce le opere eseguite corrispondendo all’assegnatario originario -
nel caso e nel momento in cui tale opere possano essere utilizzate e rilevate
da altra Ditta assegnataria - il valore corrispondente alla parte utilizzata,
decurtato dai costi da sostenere per la demolizione delle parti non utilizzate
ed il ripristino dell’area. Il suddetto valore sarà determinato da apposito
collegio arbitrale composto da un tecnico del Consorzio, un rappresentante della
Ditta rinunciataria ed un perito nominato d’accordo tra le parti, o in caso di
disaccordo, dal Tribunale, con funzione di Presidente.
ART. 14 – Utilizzazione aree di proprietà
Coloro che sono proprietari di suoli nell’ambito
degli agglomerati industriali e che intendono utilizzarli direttamente, in tutto
o in parte, per la realizzazione di iniziative industriali o di altro genere
riguardante il settore terziario e dei servizi, devono presentare al Consorzio,
domanda in carta libera, corredata dai documenti di cui agli artt. 5 e 7 del
presente regolamento. In caso di favorevole accoglimento, il CSI provvederà ad
adottare apposito atto deliberativo per l’autorizzazione richiesta, fissando
contestualmente i termini di inizio e fine dei lavori di esecuzione del
programmato insediamento, con le stesse modalità previste per i suoli assegnati
direttamente dal Consorzio.
ART. 15
– Mancata utilizzazione
Trascorso il termine fissato dall’art. 14 senza
che la Ditta interessata abbia provveduto a quanto autorizzato, il Consorzio
nuovamente potrà disporre del suolo in questione, esercitando il proprio diritto
ad espropriare.
ART. 16 – Acquisto di aree direttamente da terzi
Coloro che intendono acquistare suoli compresi
negli agglomerati industriali, da privati o altri soggetti diversi dal CSI, da
destinare alla localizzazione di iniziative industriali o di altre attività
riguardanti il settore terziari e dei servizi devono presentare al Consorzio,
per il preventivo benestare e contestuale autorizzazione all’utilizzo, domanda
in carta semplice, corredata dalla documentazione di cui agli art. 5 e 7 del
presente regolamento.
ART. 17 - Permute
Le Ditte che intendono realizzare negli
Agglomerati Industriali iniziative di carattere esclusivamente industriale che
siano già proprietarie, in tutto o in parte, di un terreno che non corrisponda,
per superficie, alle esigenze insediative o non sia conforme, per ubicazione, ai
criteri localizzativi di cui all’art.2, possono proporre al CSI la permuta con
altro suolo di proprietà dello stesso. In tal caso l’operazione di permuta è
regolata dalla procedura stabilita nella Sezione 2. Le condizioni di volta in
volta saranno concordate dalle parti.
ART. 18 – Ampliamenti e varianti
Le Ditte che intendono realizzare ampliamenti di
stabilimenti esistenti o apportare modifiche e varianti a progetti già
approvati, che comportino l’utilizzazione di ulteriore area già a disposizione
degli interessati, devono presentare al Consorzio domanda in carta semplice,
corredata da esauriente relazione circa gli scopi e le caratteristiche
dell’iniziativa nonché dal relativo progetto tecnico, che dovrà essere, perciò,
dotato di apposito Nulla Osta consortile.
Le varianti e le modifiche suddette potranno
prevedere anche la trasformazione dell’attività produttiva, purché la nuova
attività sia compatibile con la specifica ubicazione del suolo interessato e sia
conforme alle prescrizioni del Piano Regolatore in vigore. In tal caso la nuova
attività potrà essere avviata soltanto dopo il rilascio da parte del C.S.I. di
formale autorizzazione in merito.
ART. 19
– Presentazione elaborati
Gli elaborati progettuali di cui alle Sezioni
2^,3^,4^,5^ e 6^ devono essere prodotti al Consorzio, con la relativa relazione
tecnica, nel numero di tre copie, per il rilascio del nulla osta consortile,
atto propedeutico indispensabile per l’ottenimento del permesso di costruire di
competenza comunale.
ART. 20
– Adempimenti successivi al permesso di costruire
Le Ditte che hanno conseguito da parte del Comune
interessato il permesso di costruire relativo all’insediamento autorizzato sono
tenute :
·
a
trasmetterne copia al CSI;
·
a
comunicare al CSI le date di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione;
·
a
trasmettere al C.S.I. copia dei pareri e delle autorizzazioni rilasciati da
altri Enti;
·
ad osservare scrupolosamente le direttive e le prescrizioni che dovessero essere
impartite in merito dall’Ufficio tecnico consortile.
ART. 21
– Proroga termini di inizio e fine lavori
Le Ditte possono avanzare domanda di proroga
specificando esattamente le cause ed i motivi della richiesta, qualora non
potessero rispettare i termini di cui alle precedenti Sezioni 2^,3^ e 4^
Nel caso di accoglimento della richiesta
suddetta, il periodo di proroga da concedere sarà determinato dal Consorzio
sulla base degli elementi offerti e non potrà, comunque, essere di durata
superiore ai tempi rispettivamente previsti nelle Sezioni sopra citate e/o
stabiliti negli atti di concessione.
ART. 22 – Condizione dei suoli consortili
I suoli formanti oggetto di assegnazione,
successivamente all’atto di compravendita di cui alla Sezione 2^, sono dal
Consorzio garantiti liberi da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli
dipendenti da fatto proprio e vengono trasferiti nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano e come pervenuti al Consorzio stesso a seguito dei
Decreti di Esproprio che li riguardano e cioè con tutte le accessioni, aderenze
e pertinenze con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti
conosciute ed ignote, prestando in pari tempo le garanzie di legge per i casi di
evizione e con salvezza degli effetti di cui all’art. 52 della legge 25.06.1865
numero 2359.
ART. 23
– Prezzo di cessione aree consortili
Il prezzo di cessione dei suoli è stabilito ed
aggiornato dal Comitato Direttivo del CSI, tenuto conto dei costi complessivi di
acquisizione e sistemazione delle aree nonché di un contributo sul valore delle
opere infrastrutturali e di lottizzazione insistenti sulle aree stesse. Prezzi
differenti possono essere determinati sia per singole zone, sia anche per i
singoli lotti in rapporto alla loro posizione rispetto alle infrastrutture
consortili, al procedimento espropriativo ed alla destinazione d’uso.
ART. 24 – Contributo sugli oneri di rateizzazione
Tutti coloro che intendono realizzare iniziative
su suoli di loro proprietà o di provenienza non consortile e, comunque nei casi
di cui agli artt.14,16, 17 e 18,sono tenuti a corrispondere al Consorzio un
contributo su tutti gli oneri sostenuti dall’Ente, compresi quelli per la
realizzazione delle infrastrutture nell’agglomerato. Tale contributo viene
determinato ed aggiornato dal Comitato Direttivo sulla base della differenza tra
il prezzo di vendita delle aree e l’indennità che si sarebbe pagata in caso di
esproprio o di cessione volontaria. Il versamento del contributo dovrà essere
effettuato all’atto dell’autorizzazione all’utilizzo del suolo e comunque prima
del rilascio del nulla osta consortile sui progetti stessi. Trascorsi giorni
trenta dalla data di adozione della delibera senza che sia stato versato
l’importo dovuto, il Consorzio può avviare la procedura di revoca dell’atto
deliberativo stesso.
Nel caso in cui i progetti in questione non
dovessero conseguire, in via definitiva, il nulla osta del Consorzio o la
successiva concessione edilizia comunale, l’importo del contributo sugli oneri
sostenuti dall’Ente sarà restituito per intero agli interessati che, a tal uopo,
dovranno farne apposita richiesta al Consorzio specificando i motivi e le cause
della richiesta stessa. In ogni altro caso di mancata utilizzazione dell’area,
il suddetto contributo sarà restituito soltanto nella misura del 60%.
ART. 25 – Rateizzazione oneri
Su richiesta motivata della ditta interessata può
essere concessa, ad insindacabile giudizio del Consorzio e con apposito atto
deliberativo, una dilazione al pagamento del 50% delle somme dovute per:
1.
la cessione di aree di provenienza consortile;
2.
per il contributo di cui all’art. 24, nel caso di autorizzazione
all’utilizzo di aree di proprietà;
3.
per maggiori oneri scaturenti dall’autorizzazione al cambio di tipologia
di attività (produttiva, a servizio e commerciale);
fino a sei mesi dalla data di adozione del
relativo atto deliberativo. In tale eventualità il pagamento delle somme da
corrispondere, comprensive di IVA se dovuta, dovrà avvenire per come di seguito
specificato:
-
Una prima rata pari al 50% dell’importo dovuto, entro quindici giorni
dalla data di adozione dell’atto deliberativo e prima del rilascio del nulla
osta;
-
La restante parte in non più di sei rate mensili (stabilite, si ripete,
in numero ed importo dal Consorzio) a partire dalla data di pagamento della
prima rata.
L’importo rateizzato, maggiorato degli interessi
che ne conseguono, fino al totale soddisfo, a seguito dell’applicazione del
tasso d’interesse legale, deve essere garantito da fideiussione bancaria, o
assicurativa rilasciata da primaria assicurazione provvista della clausola che
prevede la possibilità di escussione a prima richiesta, rilasciata, quest’ultima,
dalle imprese di assicurazione elencate dal Decreto del Ministero, del Commercio
e dell’Artigianato del 15 aprile 1992, pubblicato sulla G.U. n. 99/1992 e s.m.i..
La firma dell’istituto garante, sulla fideiussione, deve essere autenticata da
un notaio che, inoltre, attesti i poteri di firma della persona all’uopo
delegata.
ART. 26
– Assegnazione a società di leasing congiuntamente a locatario, utilizzatore o
futuro
acquirente
E’
ammessa l’assegnazione di aree di proprietà consortile, il subentro in lotti già
assegnati e/o l’utilizzazione di immobili di proprietà di terzi ricadenti
all’interno dell’agglomerato industriale a società di Leasing, congiuntamente a
locatario finanziario, a condizione che:
-
Pervenga richiesta congiunta di assegnazione, subentro e/o autorizzazione
all’uso, da parte sia della società di leasing interessata che dal
conduttore dello stesso contratto;
-
Il
conduttore del contratto di Leasing (locatario), sia in possesso delle
caratteristiche e dei requisiti richiesti per potersi insediare
nell’agglomerato industriale;
-
nel
caso di mancato riscatto da parte del conduttore del contratto di leasing,
l’eventuale subentro di terzi, deve essere autorizzata preventivamente da
parte del consorzio su richiesta della società di leasing, fermo restando il
diritto di prelazione previsto all’art. 32 del presente regolamento, e le
eventuali procedure di esproprio poste in essere dal Consorzio;
-
il
contratto unico di fornitura dei servizi consortili sia sottoscritto
congiuntamente dalla Società di Leasing e dal conduttore;
-
eventuali modifiche alla condizioni dell’area, quali cambio di destinazione
d’uso, richieste di autorizzazioni per modifiche del contratto dei servizi,
rilascio di nulla osta per variazione di attività o strutturali, devono
essere richieste congiuntamente dalla società intestataria e dal conduttore
del contratto di leasing;
-
nel
contratto di leasing sia, esplicitamente, previsto l’impegno in solido tra
Società di Leasing e conduttore a:
-
Rispettare tutte le norme previste dal Piano Regolatore Industriale e
dai Regolamenti consortili;
-
Pagare tutti gli eventuali oneri scaturenti dal rapporto con l’ente;
ART. 27 – Obblighi ditte insediate
Le Ditte assegnatarie di suoli consortili di cui
alla Sezione 2^, nonchè quelle interessate alle iniziative previste dalle
Sezioni 3^ e 4^,si obbligano espressamente, per sé ed aventi causa:
·
a
destinare il suolo alla costruzione ed esercizio degli impianti necessari per lo
svolgimento delle attività specificate nelle rispettive domande ed a costruire
tali impianti in maniera del tutto conforme ai progetti approvati dal Consorzio
assumendo formale impegno a richiedere preventivamente al Consorzio stesso
autorizzazione per la trasformazione sia dell’attività precedentemente prevista,
sia della forma giuridica e ragione sociale della Ditta, nonché cessione o
fusione o scissione, ed a comunicare formalmente e tempestivamente ogni altra
iniziativa riguardante cessazione dell’attività o dichiarazione di fallimento e
simili;
·
a
riconoscere al Consorzio il diritto di imporre ed a concedergli, senza
corrispettivo di sorta, servitù di elettrodotto, acquedotto, fognatura,
metanodotto e servitù telefonica sugli spazi non coperti da edifici. Le
rispettive concrete ubicazioni saranno determinate di comune accordo tra CSI e
la ditta interessata, al fine di evitare ogni interferenza o pregiudizio allo
svolgimento dell’attività oppure all’attuazione di programmi di sviluppo e
facendo comunque salva la refusione degli eventuali danni arrecati
nell’esecuzione dei lavori;
·
a
provvedere a propria cura e spese ai lavori di sistemazione e manutenzione della
fascia di rispetto e delle cunette stradali prospicienti l’area di pertinenza
dello stabilimento interessato;
·
ad adeguare ai limiti di accettabilità del depuratore consortile gli scarichi da
immettere nelle fogne provvedendo, altresì, a dotarli di adeguato misuratore di
portata con totalizzatore. Prima dell’immissione nella rete fognante consortile
dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione provvisto di idoneo sistema di
arresto del flusso nonché di presa per l’installazione di eventuale
apparecchiature di controllo, che il CSI potrà, a suo insindacabile giudizio ed
in qualsiasi momento, prescrivere con spese a carico della ditta insediata;
·
a
mantenere l’esercizio dell’attività autorizzata per un periodo non inferiore a 5
anni dalla data di stipula del contratto definitivo di compravendita;
·
a
rispettare tutte le norme, disposizioni ed istruzioni emanate e da emanarsi dal
Consorzio relativo alla disciplina delle opere, attrezzature e servizi di
interesse generale e di uso comune, gestiti dal Consorzio medesimo o dai terzi
da questo delegati;
ART. 28
– Costi inerenti alla cessione dell’area
Le spese, tasse, imposte e diritti inerenti e
conseguenti all’atto di assegnazione, di compravendita e trasferimento della
proprietà sono a carico dell’acquirente. Gli oneri da sostenere per richiedere
ed ottenere agevolazioni previste in materia, dalla legislazione in vigore,
restano a carico esclusivo dell’acquirente. Il Consorzio rimane esonerato da
ogni incombenza in merito alle richieste di agevolazione e l’acquirente resta
obbligato a garantire il rimborso delle somme che il CSI eventualmente fosse
costretto a pagare per eventuali in applicazione o decadenza, a qualsiasi causa
dovute, dai benefici citati.
ART. 29
– Rinuncia a ogni iscrizione d’ufficio
In sede di stipulazione degli atti notarili per
il trasferimento dei suoli di proprietà consortile, le parti - CSI e altro
contraente - congiuntamente potranno dichiarare la rinuncia ad ogni iscrizione
d’ufficio, con l’esonero, per il Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari,
da ogni responsabilità per la mancata iscrizione d’ipoteca legale.
ART. 30 – Spese istruttorie
A titolo di contributo per le spese di
istruttoria delle relative pratiche le domande devono essere accompagnate da
attestazione di versamento in favore del Consorzio di:
·
€ 500,00 oltre iva per l’indicazione suoli ed eventuale successiva
assegnazione;
·
€ 1.000,00 oltre iva per nulla osta consortili riguardanti i nuovi
insediamenti (primo nulla osta);
·
€ 500,00 oltre iva per nulla osta consortili riguardanti ampliamenti del
lotto e/o degli edifici e varianti strutturali e/o della sagoma (nulla osta
successivi);
·
€ 250,00 oltre iva per nulla osta consortili riguardanti lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, o comunque non riguardanti ampliamenti
del lotto e/o degli edifici e varianti strutturali e/o della sagoma;
·
€ 250,00 oltre iva per il cambio di ragione sociale, trasformazione della
forma giuridica;
·
€ 500,00 oltre iva riguardanti la cessione, locazione e/o comodato
dell’immobile nonché la fusione, scissione e/o trasformazione dell’attività
autorizzata;
·
€ 500,00 (cinquecento/00) oltre iva per il rilascio di autorizzazioni sui
terreni, per le quali non è richiesto il rilascio del nulla osta consortile;
·
€ 250,00 oltre iva per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta nel
caso in cui la richiesta provenga da Enti o Aziende erogatrici di servizi, quali
telefonia, elettricità o gas;
·
€ 250,00 oltre iva per tutte le altre eventuali istruttorie non
contemplate nei precedenti punti.
ART. 31 – Servizi consortili
Tutte le aziende insediate nell’agglomerato
industriale consortile sono tenute ad utilizzare le infrastrutture ed i servizi
esistenti e funzionanti nell’agglomerato stesso stipulando con l’Ente apposito
contratto unico dei servizi.
ART. 32 – Vendita, locazione e comodato aree
assegnate
E’ ammessa la vendita, locazione o il comodato di
impianti produttivi realizzati negli agglomerati, alle seguenti condizioni:
1.
che il subentro venga preventivamente autorizzato dal Consorzio;
2.
che la vendita, la locazione o il comodato interessino l’intero lotto
originariamente assegnato o autorizzato e non porzioni di esso, con esclusione
di vendita a seguito di procedura concorsuale. In tale ipotesi, in
considerazione del superiore interesse di garanzia dei creditori dell’asse
fallimentare, il G.D. al fallimento potrà frazionare l’immobile, a condizione
che le porzioni risultanti rispettino le norme del Piano Regolatore Industriale;
3.
che la nuova Ditta subentri alle stesse condizioni ed obblighi posti per
la ditta assegnataria;
4.
che vengano preventivamente risolte le eventuali vertenze o esposizioni
debitorie, di qualsiasi natura, in essere nei confronti del CSI.
Tra la ditta proprietaria e/o assegnataria e la
ditta subentrante esiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte nei
confronti del C.S.I. relativamente alla fornitura dei servizi consortili e al
conseguente pagamento.
Il CSI, nella stipulazione dell’atto notarile di
trasferimento si riserva il diritto di prelazione in caso di successiva cessione
dell’immobile a terzi.
Nel caso di vendita a seguito di procedura
concorsuale, negli atti di trasferimento dovranno essere inseriti i vincoli e
gli obblighi previsti nel presente Regolamento e/o nel Piano Regolatore vigente
nei confronti degli acquirenti, che dovranno, inoltre, possedere i requisiti
richiesti per l’assegnazione di suoli consortili.
ART. 33 – Adempimento del consorzio
Il Consorzio provvede agli adempimenti di sua
competenza riguardanti le materie regolate dal presente Regolamento.
La valutazione per ciascuna delle iniziative
disciplinate dal presente Regolamento è di competenza del Comitato Direttivo che
vi provvede mediante appositi atti deliberativi. Il rilascio dei nulla osta ai
progetti esecutivi degli impianti è di competenza del Dirigente dell’area
tecnica e/o Direttore Generale, previa istruttoria dei servizi interni di
competenza.
ART. 34 - Deroghe
Deroghe al presente Regolamento possono essere
valutate dal Consorzio, che si avvarrà di tale facoltà adottando apposito atto
deliberativo, nei casi di estrema urgenza ed importanza ai fini del processo di
industrializzazione, e comunque, quando la complessità e la rilevanza delle
iniziative presentate siano tali da rendere opportune e/o necessarie modifiche
alle procedure, condizioni e termini contemplati dal presente Regolamento per
renderli adeguati alla natura ed alle caratteristiche delle iniziative stesse.
ART. 35
– Norme transitorie
Il presente Regolamento entra in vigore alla data
di adozione del relativo atto deliberativo.
Le pratiche in corso riguardanti le materie
previste dal presente Regolamento che alla data della sua entrata in vigore non
siano completamente esaurite, o siano state solo parzialmente definite, saranno
regolate secondo le disposizioni di cui appresso:
a) Le pratiche in corso d'istruttoria per le
quali non è stato adottato alcun provvedimento deliberativo seguono, per gli
adempimenti successivi, le norme dettate dal presente regolamento;
b) Per le assegnazioni di suolo consortile, per
le quali non sia ancora intervenuta la cessione definitiva, l’Ente si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare il presente Regolamento;
c) per le pratiche in corso relative ad
approvazioni di progetti e di varianti ai progetti originari nonché a cambi di
ragione sociale o di assetti societari, il cui iter non sia concluso alla data
di approvazione del presente Regolamento, anche per circostanze non dipendenti
dal Consorzio, verranno adottate le norme di cui al Regolamento stesso.
Il presente Regolamento sarà trasmesso agli
Ordini Professionali della provincia di Crotone, ai notai con studi in Crotone
ed alla sezione fallimentare del Tribunale di Crotone. |