Mail                                                                          

 

Chi siamo
Strumenti urbanistici
Provincia di Crotone
Elenco ditte insediate
Links Utili

Statuto


 

 

Bollettino Ufficiale Regione Calabria N° 5 di Mercoledì 16 Marzo 2005

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 Febbraio 2005, n. 26 Approvazione modifiche allo Statuto del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone. Art. 3 comma 2 – L.R. 24/12/2001 n. 38. D.G.R. n. 1005 del 22/12/2004.

Bollettino Ufficiale Regione Calabria N° 2 di Mercoledì 16 Gennaio 2008

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 Dicembre 2007, n. 228 Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone. Approvazione modifiche Statutarie.

   

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI CROTONE

 

 

STATUTO

Art.1

Costituzione

 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone, di seguito denominato “Consorzio”, è costituito per effetto della trasformazione operata dall’art.1 comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotone, di seguito indicato con la sigla C.S.I. costituito in data 19.6.1962.

 

Art.2

Adeguamento normativo

 

Il presente  statuto realizza l’adeguamento del precedente statuto del C.S.I. ai sensi dell’art.26 comma 1 lett. d) della legge regionale 24 dicembre 2001 n.38.

 

Art.3

Durata

 

La durata è fissata al 31 dicembre 2030 salvo diversa indicazione da parte dell’Assemblea Generale,  nella prima seduta.

 

Art.4

Sede

 

1.         Il Consorzio ha sede in Crotone e potrà istituire uffici , sotto la diretta gestione della sede centrale, in altro territorio della provincia nel quale per effetto di un  elevato sviluppo industriale si dovesse ravvisare la necessità di una attività amministrativa decentrata.

2.         L’istituzione di detti uffici potrà essere disposta unicamente dall’Assemblea Generale costituita in seduta plenaria di tutti i componenti con la  maggioranza dei due terzi.

 

Art.5

Natura giuridica

 

1.  Il Consorzio è Ente Pubblico Economico con propria autonomia funzionale.

2. Il Consorzio è ente strumentale della Regione col fine di favorire tutta l’attività regionale diretta alla promozione e allo sviluppo dell’industria e delle attività connesse e  conseguenti.

 

Art.6

Rapporti con la Regione

 

1.         Per effetto  del  secondo  comma  dell’articolo  3  e  del  comma 2 dell’art.2 e degli  articoli, 14, 15, 16  comma 2 lett. b), 17, 18 e 19 legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 l’attività del Consorzio  dovrà svolgersi in stretto coordinamento con la Regione e nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi e delle direttive che la Regione  ritiene di emanare al fine dello sviluppo industriale .

2.         In ragione della sua natura e della stretta correlazione con l’economia regionale il Consorzio è sottoposto al controllo  programmatico, economico, finanziario e  sostitutivo della Regione nei modi di seguito indicati.

 

Art.7

Soci

 

1.         Sono soci  del Consorzio i soci già partecipanti al C.S.I. che confermano la loro partecipazione nel termine loro assegnato ed i nuovi soci.

2.         I soci rispondono delle obbligazioni sociali in rapporto alla loro quota.

3.         Sono soci  del Consorzio tutti i soci del C.S.I.,che, nel rispetto delle modalità di seguito evidenziate e nel termine di seguito indicato confermano la volontà di mantenere la partecipazione e più esattamente, la Provincia di Crotone, il Comune di Crotone, la Camera di Commercio,industria , artigianato e agricoltura di Crotone, La Confindustria, Il Comune di Strongoli, il Comune di Cutro, il Comune di Isola Capo Rizzuto, il Comune di Rocca di Neto, Consorzi di Bonifica Associati provincia di Crotone, Comunità montana Alto Kr, Comune di Cotronei.

4.         La Regione Calabria, la quale partecipa  con una quota pari almeno al 35 per cento del fondo di cui al successivo art. 19.

5.         Possono partecipare altri Enti o Istituti pubblici, Associazioni di imprenditori, Istituti di credito, Imprese o Consorzi di Imprese aventi sede ed operanti nella Provincia.

6.         Le nuove istanze di partecipazione  saranno ammesse a condizione che non si superi il numero totale di 18 soci titolari di almeno una quota e  rappresentati  in assemblea.

A tal fine:

a. relativamente ai soci provenienti dal Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Crotone,  i tre Consorzi di Bonifica, anche in rapporto al modesto importo inizialmente versato,dovranno associarsi assumendo la qualità di  unico socio;

 b. relativamente ai nuovi soci, le Organizzazioni di categoria imprenditoriale

(come Confcommercio, Confartigianato, ecc.) possono partecipare soltanto mediante associazione  assumendo la qualità di  unico socio;

Le imprese in forma singola, societaria, consorziata o associata, potranno partecipare mediante associazione assumendo la qualità di unico socio.

La circostanza che fra i soci provenienti dal C.S.I. vi siano soci che  svolgono o rappresentano  attività imprenditoriali anche sotto forma di Organizzazioni o Associazioni o Società rappresentative di categorie,    comporta che eventuali  nuovi soci appartenenti allo stesso settore imprenditoriale che dovessero chiedere l’ammissione,  potranno ottenerla  soltanto associandosi a quelli esistenti. Parimenti possono partecipare i Comuni in numero di due unità o superiore, con un numero di abitanti complessivamente non inferiore a 10.000,  mediante Associazione, assumendo la qualità di  unico socio. Possono partecipare anche le Comunità Montane assumendo la qualità di unico socio mediante Associazione.

7.         Nel caso di più domande, superiori al numero dei soci previsti, saranno preferite in ordine decrescente quelle di organismi di rappresentanza generale di categoria    imprenditoriale,  (come Confcommercio, Confartigianato  e simili) come sopra associate,  quindi le Associazioni di Imprenditori,   di Istituti di Credito, e  le Associazioni di Comuni. 

Nel caso di un numero elevato di domande si procederà  all’ammissione mediante sorteggio di quanti sarà possibile ammettere, tenuto  conto del numero  dei soci.

8.         I soci già partecipi del C.S.I. dovranno confermare la loro partecipazione mediante atti formali idonei entro giorni trenta dal ricevimento di invito a pronunziarsi, sottoscrivendo per accettazione il presente statuto in considerazione della natura di contratto sociale dello stesso.

9.         Le istanze di partecipazione di nuovi soci dovranno pervenire alla sede del Consorzio non oltre il termine di giorni trenta  dalla pubblicazione di eventuale avviso.

10.       L’ammissione dei nuovi soci è istruita, fino all’insediamento dell’Assemblea Generale, dal Commissario Straordinario,e ratificata dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati di cui al successivo art. – 23 e, dopo la terza votazione, a maggioranza. semplice soltanto dei componenti.

11.       Per essere ammesso come socio è necessario possedere e dimostrare i seguenti requisiti ed assumere i seguenti impegni:

 

a). Interesse allo sviluppo industriale concreto in ragione della vocazione del  territorio per i Comuni in relazione all’economia degli stessi a condizione che dimostrino di possedere aree destinate o destinabili ad insediamenti produttivi il cui esercizio sia reso possibile dalla ubicazione e dal rapporto  con le in-frastrutture necessarie;

b). relazione con lo sviluppo industriale delle Organizzazioni di categoria con  la  esclusione di partecipazione di non più di una organizzazione per ciascun settore produttivo fermo restando l’obbligo di associarsi di cui al precedente comma 6, lett. b);

c). disponibilità ad interventi finanziari e di favore finalizzati allo sviluppo industriale da parte delle Banche ed Istituti di Credito in generale;

d). programmi di sviluppo industriale di particolare rilevanza per le imprese singole e società tali da giustificare la partecipazione come soci al posto della partecipazione mediante l’associazione con le imprese gia consorziate in forma associativa ;

e). tutti gli istanti devono espressamente obbligarsi a versare la quota che sarà indicata al successivo articolo 19 ed a contribuire al ripiano di eventuali disavan zi in proporzione alla loro quota, pena in difetto, le sanzioni che saranno indicate al successivo articolo.

12. In ogni caso la qualità di socio sarà provata soltanto dall’iscrizione del socio nel registro dei soci che dovrà avvenire entro giorni quindici dalla delibera di ammissione o dalla dichiarazione di conferma di cui al comma ottavo. A tal fine ogni istante o socio già partecipe ha diritto di accesso al registro per  accertare  l’avvenuta iscrizione.   

13. Nel caso che l’Assemblea Generale dovesse ritenere conveniente per il Consorzio  di aumentare il numero dei soci, dovrà tenersi conto che l’aumento comporta necessariamente l’aumento delle quote attribuite alla Regione, come meglio sarà precisato all’art.19.

 

Art.8

Obblighi dei soci

 

1.- I soci sono obbligati:

 

a). a rispettare lo Statuto e le disposizioni date dai suoi Organi nell’interesse del Consorzio;

b). a non intraprendere iniziative o rapporti con terzi in concorrenza o in conflitto col Consorzio;

c). a versare nel termine che sarà loro assegnato l’importo relativo alla quota sociale  ed eventuali  sovraquote o integrazioni di quote d’ingresso che fossero previste dallo Statuto o per determinazione dell’Assemblea Generale;

d). a contribuire al ripiano d’eventuali disavanzi versando nel termine che sarà assegnato l’importo dovuto in relazione alla quota o alle quote del fondo con sortile accreditate o  determinate all’atto della conferma della permanenza di socio o a quello dell’ammissione per il nuovo socio.

 

2.- La violazione degli obblighi  di cui sopra, previa diffida al rispetto degli stessi e decorsi trenta giorni dalla diffida senza che abbia avuto luogo l’adeguamento all’obbligo, è causa di decadenza di diritto del socio e contestuale esclusione dello stesso dal Consorzio e cancellazione dal libro dei soci.

3.- L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere portata alla prima seduta utile dell’Assemblea Generale per la ratifica. Nel caso di non ratifica, il socio nulla potrà vantare per il periodo decorrente tra il provvedimento del Comitato Direttivo e quello dell’Assemblea.

 

Art.9

Esclusione   dei soci e recesso - Relativi effetti

 

1.- Il socio viene escluso dal Consorzio nel caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo precedente e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2.- Il socio può esercitare il recesso dal Consorzio in ogni momento.

3.- Il  socio proveniente dal  C.S.I. si considera recedente e viene escluso nel caso  che nel confermare la sua partecipazione non accetti il presente statuto.

 Fino all’insediamento dell’Assemblea Generale, in caso di recesso, la quota del consorziato receduto potrà essere acquisita dalla Regione Calabria. Dopo l’insediamento dell’Assemblea, le quote dei soci receduti, e non acquisite dalla Regione Calabria, possono essere acquisite da altri soci (sia provenienti dal C.S.I.  che nuovi) che ne manifestassero la disponibilità. In mancanza  anche di questi ultimi, le quote di che trattasi saranno acquisite al patrimonio consortile.

4.-I soci receduti o esclusi restano vincolati alle obbligazioni maturate fino al momento della cessazione del rapporto sociale col Consorzio nonché ai versamenti necessari per eventuale ripianamento di passività  esistenti allo stesso momento.

 

Art.10

Finalità

 

Il Consorzio, per l’intero territorio della Provincia di Crotone, provvede:

 

a. Alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale esistenti e delle esigenze di sviluppo degli ambiti territoriali della Provincia avente particolare vocazione industriale, commerciale e artigianale risultante da iniziative  imprenditoriali in atto o potenziali;

b. agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di cui alla lettera a) e comunque in tutte quelle in cui sia ritenuto utile un intervento finalizzato allo sviluppo della produzione e degli scambi;

c. alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla produzione di   attività di consulenza ed assistenza, con particolare riguardo al recepimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;

d. alla promozione di attività di consulenza ed assistenza per la nascita  di nuove  iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e. all’assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli Enti locali, di iniziative per favorire  l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie e metodi  per il miglioramento della qualità, nonché iniziative di collaborazione interaziendale con imprese operanti in zone a sviluppo avanzato al fine sia della formazione professionale sia di eventuali investimenti nella Provincia;

f.  a curare la promozione di patti territoriali e contratti d’area;

g. all’acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all’attrezzatura di spazi pubblici destinati ad attività  collettive.

La gestione delle  opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di Cooperative, Consorzi di gestione e Società a capitale misto;

h. alla vendita, all’assegnazione ed alla concessione alle imprese di lotti in aree  attrezzate. A tal fine il Comitato Direttivo del Consorzio, con proprio atto, individua le aree ed i criteri per l’assegnazione;

i. alla costruzione, in aree attrezzate, di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

k.  alla vendita, alla locazione ed alla locazione finanziaria alle imprese, di fabbricati  e impianti in aree attrezzate;

l.  alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto o destinate a centri o esercizi commerciali. Tali aree possono essere  individuate anche dagli strumenti comunali;

m. all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per favorire l' insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l’insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

n. al riacquisto della proprietà di aree cedute per intraprese attività industriali o artigianali nell’ipotesi in cui il cessionario non abbia realizzato lo stabilimento nel termine di tre anni dalla cessione, nonché di acquistare unitamente alle aree cedute gli stabilimenti industriali o artigianali  su di esse realizzati nel caso in cui sia cessata l’attività industriale o artigianale da più di tre anni. Il tutto con le modalità e le facoltà di cui all’art. 63  legge 23 dicembre 1998 n. 448.

o. all’acquisto di stabilimenti nei quali la produzione sia dismessa al fine della riconversione per la realizzazione di iniziative produttive utili allo sviluppo dell’economia locale e dell’occupazione;

p. alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 ottobre 1997 n. 10 e delle altre disposizioni in materia;

q. alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e gestione di altri impianti a rete;

r. al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di deindustrializzazione , acquisendoli anche col ricorso a procedure coattive ed espropriative  previste dalle leggi vigenti;

s. alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997 n. 10;

t.  alla riscossione delle tariffe, canoni  e  contributi per l’utilizzazione da parte di terzi   di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u.  a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a Società consortili di cui all’art. 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ;

v.  all’assunzione di ogni iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di Società e di Consorzi di gestione a capitale misto;

w. ad esprimere pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da  parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni  da insediare nel territorio consortile e sulle loro destinazioni d’uso;

x.  a compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie ritenute dal Comitato  Direttivo necessarie ed utili per il conseguimento  delle finalità istituzionali ed assumere partecipazioni ed interessenze in altri enti o soggetti  aventi scopo analogo o affine al proprio;

y. a contrarre finanziamenti con enti o istituti bancari anche garantiti da ipoteche, accendere ipoteche e rilasciare fideiussioni;

z. a compiere tutte le attività indicate nell’art.12 legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 che non siano previste nell’elencazione che precede.

 

Art.11

Attività di rilievo di competenza del Consorzio

 

1.         Fermo restando tutte le attività derivanti dalle finalità di cui al precedente articolo, il Con- sorzio , nell’ambito territoriale di competenza e nel rispetto della  programmazione e degli indirizzi della Regione, svolge le attività di cui  all’art 36,comma 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,all’art.11 del D.L.23  giugno 1995, n 244 ,convertito con la legge 8 agosto 1995 n.341, quelle di cui all’art.63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 all’art. 26 del D.lgs 31 marzo 1998   n. 112 e art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447.    

Gli strumenti urbanistici sono adottati dall’Assemblea Generale nel rispetto e  con  la  pro-cedura prevista dalle leggi nazionali e dalla legge urbanistica regionale n° 19 del 16 aprile 2002 previo, parere obbligatorio dei Comuni i cui territori sono interessati dai medesimi strumenti urbanistici e sono approvati secondo le procedure previste per l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

2.         Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l’attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi, compresi nei programmi di deindustrializzazione, si  applicano le disposizioni di cui all’art.2, comma 11, 11 bis ed 11 ter legge 19  luglio 1993 n.237 e art.11 D.L.23 giugno 1995, n.244 convertito con legge 8 agosto 1995 n.341 e successive modificazioni ed integrazioni nonché  l’art.37-ter comma 8 legge regionale 22 settembre 1998 n.10 , fermo restando l’applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ( T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3.         L’approvazione dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le attività di cui ai precedenti commi, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui agli artt.49,50 e 56 del T.U.  6 marzo 1978 n.218, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere medesime.

4.         Per tutte le opere realizzate, ai sensi dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all’art.37-ter comma 8 legge regionale 22 settembre 1998  n. 10.

5.         Per le espropriazioni si applicano, fino all’entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865 n.2359 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modifiche ed integrazioni  residuate  all’abrogazione operata dal D.P.R.8 giugno 2001 n.327.

 

Art 12

Opere di urbanizzazione

 

1.         Il Consorzio può realizzare direttamente, previo occorrendo affidamento da parte dei Comuni, le opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per  insediamenti produttivi e delle infrastrutture e quelle necessarie per   l’allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Consorzio, sia per le opere di urbanizzazione interne all’area d’intervento sia per quelle esterne, comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai Comuni che risultassero funzionali e necessarie alle piene attrezzature dell’area interessata sia   per quelle necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

2.         Il Consorzio può assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche di non pertinenza dell’area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3.         La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere medesime e delle relative aree sono regolate  dalla convenzione tipo  richiamata al comma primo.

4.         Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono atto di concessione a favore del Consorzio per la realizzazione delle opere in precedenza indicate. Le stesse convenzioni prevedono i casi in cui il Consorzio o il Comune devono provvedere ad acquisire la disponibilità delle aree esterne alla superficie di intervento e regolano i relativi rapporti finanziari.

 

Art.13

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

 

1. La Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti possono affidare al Consorzio la manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e   degli allacci a servizio delle attività produttive esistenti e/o da realizzarsi   nell’ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2.  Per le opere per le quali è prevista, a norma dell’atto di affidamento, la consegna   all’Ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno delle consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti sopra previsti, gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.

4. Il Consorzio provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti alle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

 

Art.14

Istituzioni delle aree ecologicamente attrezzate

 

1.         Il Consorzio può dotarsi delle attrezzature di tutela ambientale, della salute e  della sicurezza al fine di realizzare aree ecologicamente attrezzate  ai sensi  dell’art.21 della legge regionale  24 dicembre 2001 n.38 e richiedere alla Provincia che sia dichiarata la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.

Il riconoscimento della qualificazione è disposto con decreto del Presidente della Provincia.

2.         Le aree come sopra qualificate fruiscono prioritariamente degli aiuti pubblici nazionali, regionali e comunali.

 

Art.15

Programmazione ed attività

 

1. Tutta l’attività istituzionale del Consorzio è svolta mediante l’adozione di programmi quinquennali di attività e di organizzazione in conformità agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico.

2. I programmi sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della  sussistenza di processi di ristrutturazione e riconversione industriale già in stato  di avanzamento e della presenza di rilevanti fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

3. Per la realizzazione dei programmi il Consorzio potrà costituire Società o Consorzi o partecipare a Società e Consorzi, per la gestione dei servizi consortili e  per l’assistenza alle imprese.

4. I programmi , oltre a quanto sarà ritenuto utile in relazione alle esigenze del territorio, devono  necessariamente  indicare:

 

a.  le azioni e le iniziative di promozione delle attività produttive e gli specifici  interventi per realizzarle;

b.  le risorse finanziarie per realizzarle e le diverse fonti di provvista;

c.  le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle risorse consortili al fine di ridurne i costi e realizzare miglioramenti;

d. l’eventuale costituzione di Società, di Consorzi o di partecipazioni di cui al comma precedente.

 

5. I programmi sono adottati dall’Assemblea Generale entro il termine perentorio di giorni 180 dal suo insediamento e sono trasmessi alla Regione che provvederà all’approvazione definitiva nei termini e con le modalità di cui all’art.14 legge regionale 24 dicembre 2001 n.38.

 

Art.16

Capitale e mezzi finanziari

 

1.  Il capitale sociale è formato:

 

a). dai conferimenti a suo tempo effettuati dai soci del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Crotone  in complessive lire 205.000.000 pari ad Euro 105.873,66;

b). dai conferimenti che saranno  versati dai nuovi soci ovvero che risulteranno da  eventuali integrazioni.

c). dai contributi in conto capitale, aumentati dagli utili e diminuiti dalle perdite derivanti dall’attività del Consorzio;

d).nella fase iniziale conseguente all’adozione del presente statuto, il fondo consortile è elevato come risulta dal successivo art.19.

 

2. I mezzi finanziari sono costituiti da quelli derivanti:

 

a).  dall’utilizzazione di  mezzi propri;

b).  da entrate conseguenti alle varie attività svolte dal Consorzio;

c).  dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione e,gestione e manutenzione di opere e servizi;

d).  dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte dei soci che sarà fissato in sede

di approvazione del P.E.F a cadenza triennale e ripartito tra i soci in  ragione delle  quote di ciascuno di essi;

e). da finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito anche a medio termine.

 

Art.17

Ripianamento di disavanzi

 

1. Al ripianamento del disavanzo di esercizio, risultante dal relativo bilancio ,si provvede  con l’apporto di tutti i soci in ragione della quota sottoscritta e riconosciuta a ciascun socio singolo o associato.

2. Al fine di cui sopra in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio viene approvato un allegato contenente la ripartizione del disavanzo per ciascun socio.

3. L’approvazione dell’allegato di cui al comma precedente costituisce titolo esecutivo idoneo a  pretendere il pagamento coattivamente  a carico del socio inadempiente nonché nei confronti dei soci receduti o esclusi limitatamente al periodo antecedente il recesso o l’esclusione.

 

Art.18

Patrimonio

 

1.  Il patrimonio del Consorzio è costituito da:

 

a).- attività e passività finanziarie;

b).- beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e beni in natura;

c).- beni destinati al servizio del Consorzio ed altre attività non disponibili;

d).- passività consolidate e diverse.

 

2.  Le opere realizzate dal Consorzio, ivi comprese quelle trasferite ai sensi dell’art.3 della  legge  1 marzo 1986 n.64, fanno parte del patrimonio del Consorzio che vi provvede alla manutenzione e gestione;

3. I beni costituenti il patrimonio del Consorzio sono descritti in appositi inventari  indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

4. Al fine di un corretto equilibrio tra i beni già nel patrimonio del Consorzio per il  Nucleo di Industrializzazione di Crotone e quelli del Consorzio , acquisiti dopo l’approvazione del presente statuto, per i primi viene assunto il valore di acquisto come iscritti  negli atti contabili.

5. Entro un mese dall’insediamento del Comitato Direttivo dovrà essere redatto o aggiornato l’inventario dei beni.

 

Art.19

Individuazione della quota sociale per i singoli soci ordinari

 

1. La quota sociale  unitaria derivante dal fondo consortile formato secondo quanto  previsto alle lettere a) e b) dell’art.16 si ricava dividendo il fondo medesimo per il numero dei soci già esistenti provenienti dal C. N. I.  sia nella forma individuale sia nella forma associata prevista all’art.7 comma 6 lett. a) e b)  unitamente alla Regione aumentato in modo tale da consentire l’attribuzione di più  quote ai soci maggiormente rappresentativi di interessi generali e di ca- tegoria. La Regione Calabria partecipa al Consorzio con una quota di fondo consortile pari al 35% del suo ammontare.

2. Considerato che , operate le associazioni previste all’art.7, il numero dei soci provenienti dal C.S.I. è pari a 11,e che con la Regione diventa pari a 12, al fine di assicurare il rapporto di cui al comma precedente appare equo aumentare  detto numero (12) di  24 quote , sicché il numero totale delle quote diviene pari a 36.

3. All’atto dell’approvazione del presente statuto, considerato l’apporto della Regione e di eventuali nuovi soci, il fondo consortile è indicato in  Euro 504.000,00 (pari a lire 975.880.080) per  cui la quota sociale, tenuto conto del totale delle quote pari a 36, è di Euro 14.000,00.

4.  Considerate le quote versate dai soci provenienti dal C.N.I. e la partecipazione della  Regione e l’ammissione dei nuovi soci, nonché le condizioni posti agli artt. 7 e 9, la  distribuzione delle quote è regolata come di seguito:

 

                                                               Quote      Importo in Euro

Regione Calabria                                            14        196.000,00

Provincia di Crotone                                       4            56.000,00

Comune di Crotone                                         2            28.000,00

CCIAA di Crotone                                           4            56.000,00

Assindustria/Confindustria                                3           42.000,00

Comune di Cutro                                            1            14.000,00

Comune di Isola C.Rizzuto                               1            14.000,00

Comune di Strongoli                                       1            14.000,00

Comune di Rocca di Neto                                1            14.000,00

Consorzi Bonifica associati                              1            14.000,00

Comunità Montana dell’Alto Crotonese               1            14.000,00

Comune di Cotronei                                        1            14.000,00

                                                        Totale               34        476.000,00

 

Restano da assegnare n. 2  quote sociali con le modalità procedurali di cui all’art 9 punto 3 nonché con quelle previste all’art. 5 del presente articolo.

 

5. In caso di mancanza di istanze di partecipazione dette quote si accrescono progressivamente in ragione di  una quota cadauno  ai soci esistenti, secondo  l’ordine di esposizione  sopra indicato, esclusa la Regione.

6. Circa il rapporto tra gli importi versati dai soci provenienti dal C.S.I. ed il valore delle attuali quote e la prevista associazione tra i soci che avevano versato una quota di importo modesto in relazione a quella versata dagli altri, per detti soci non vengono chieste integrazioni ne disposti rimborsi.

7. Nel caso in cui l’Assemblea Generale, con la maggioranza prevista dal successivo art.23, ritenga di aumentare il numero delle quote mediante l’ammissione di nuovi soci, la Regione potrà aumentare le proprie quote in rapporto pari agli aumenti effettuati, in misura tale che la sua quota sociale risulti sempre pari al 35% del fondo consortile.

 

Art.20

Organi sociali

 

1.-Sono organi del Consorzio:

 

•          L’Assembla Generale

•          Il Comitato Direttivo

•          Il Presidente

•          Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

2.  I membri dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo durano in carica cinque   anni e possono essere rieletti per una sola volta.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni salvo cessazione anticipata per causa di forza maggiore o incompatibilità sopravvenuta. In tal caso si procede all’elezione del nuovo Presidente che dura in carica limitatamente alla durata dell’assemblea che lo ha eletto. Il Presidente può essere rieletto per una sola volta.

4.   Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica  tre anni.

5. Ai componenti degli organi suddetti si applicano le disposizioni nazionali e regionali di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per gli organi degli Enti locali.

6. Le cause ostative all’incarico, che dovessero verificarsi durante il corso dell’incarico medesimo,operano di diritto e sono dichiarate con decreto del Presidente della Giunta Regionale su semplice segnalazione  di chiunque ne venga a conoscenza. Con lo stesso decreto si invita il soggetto competente a provvedere alla sostituzione nel termine di quindici giorni. In caso di inerzia, decorso detto termine, provvede alla sostituzione il Presidente della Giunta Regionale con potere insindacabile e senza diffida.

 

Art.21

Assemblea Generale – Composizione e nomina

 

1.  L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti legali dei soci singoli o  associati o loro delegati .

2.  L’atto formale di  designazione del delegato dovrà pervenire alla sede del  Consorzio entro giorni quindici  dalla richiesta da parte del Consorzio, in difetto potrà partecipare solo il legale rappresentante.

3. Allo stesso modo si procede nel caso in cui si debba sostituire un delegato nel corso della durata dell’Assemblea Generale.

4. Il numero dei soci ed il correlato importo del fondo consortile, essendo  condizioni essenziali per la funzionalità dell’assemblea e la tutela degli interessi generali, possono essere modificati dall’Assemblea Generale  a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice soltanto dei componenti.

5.  I  membri dell’assemblea, durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di costituzione dello stesso Organo. Ove, durante la durata dell’assemblea, il legale rappresentante o il delegato dovessero essere sostituiti, i nuovi nominati durano in carica per il tempo che durano in carica tutti gli altri componenti.

6. Quando si deve provvedere al  rinnovo dell’Assemblea, il Presidente, tre mesi prima della scadenza, richiede ai soci consorziati la designazione dei propri  rappresentanti. In mancanza di designazione nel termine su indicato di tre mesi,  si intendono confermati per una sola volta i rappresentanti già partecipanti all’assemblea. Ove questi non potessero essere confermati per qualunque causa, la loro sostituzione sarà disposta dal Presidente della Giunta Regionale con scelta insindacabile nei successivi trenta giorni, senza obbligo di diffida.

7.  Nel caso si debba provvedere alla sostituzione di un rappresentante o delegato designato da un socio durante la durata dell’assemblea per qualunque causa, il Presidente farà richiesta di nuova designazione al socio interessato che dovrà provvedervi entro quindici giorni. Il decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina del nuovo rappresentante sarà emesso nei successivi quindici giorni  decorrenti dall’invio tempestivo della designazione da parte del Presidente.

Decorsi i quindici giorni senza che il socio abbia designato il nuovo rappresentante la nomina sarà fatta dal Presidente della Giunta Regionale con potere sostitutivo insindacabile, senza diffida .

8.  La comunicazione della nomina al  delegato  del socio in seno all’assemblea sarà fatta  a cura del legale rappresentante del Consorzio, con raccomandata con avviso di ricevimento,  ed il destinatario dovrà dichiarare di accettare e di essere disponibile per le sedute entro quindici giorni dal ricevimento. In mancanza di riscontro il designato decade dall’incarico e dovrà essere sostituito dal socio designato entro quindici giorni da quando avrà notizia della decadenza. In caso di inerzia da parte del socio designato, scaduto il termine a disposizione, la nomina sarà fatta dal Presidente della Giunta Regionale senza diffida.

9. L’Assemblea Generale dovrà essere convocata a cura del Commissario Straordinario  entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della delibera di approvazione dello statuto da parte della Regione per le attività che saranno di seguito indicate.

 

Art.22

Assemblea   Generale  - Competenze

 

1. L’Assemblea Generale ha competenza esclusiva sui seguenti atti:

 

a).     adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti   assegnati di cui al successivo art. 23 e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice soltanto dei componenti.;

Lo statuto necessario per l’iniziale costituzione del Consorzio viene adottato,  in forza dell’adeguamento previsto dall’art. 26 della legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, dal Commissario Straordinario .

b). “ le modificazioni statutarie correlate all’ammissione di nuovi soci ed al relativo adeguamento della compagine sociale (art. 7 Statuto) nonché alla nuova ripartizione  delle quote sociali  (art. 19 Statuto) – anche se afferenti il recesso dei soci   (art. 9  Statuto)  e/o la fattispecie di cui all’art. 19 punto 5 – nonché a quanto altro statutariamente consequenziale, non sono sottoposte alla procedura di approvazione regionale prevista dall’art. 3, comma 2, della L.R. n. 38 del 24.12.2001, fermo restando l’obbligo in capo all’Amministrazione consortile di rimettere alla Regione Calabria, per la dovuta conoscenza, lo Statuto per come modificato agli effetti del  presente comma “.

 

2.  In particolare, l’Assemblea Generale:

 

a). -  elegge il Presidente ;

b). -  elegge  due membri del Comitato Direttivo;

c).  - elegge il Vice Presidente scegliendolo tra i componenti il Comitato Direttivo;

d). -  decide, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati di cui al successivo art. 23 e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice soltanto dei componenti,sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei  rappresentanti dei consorziati ovvero di questi quando siano costituiti da una semplice persona fisica;

e). -  determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

f). -  propone l’affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte dei consorziati o della Regione;

g). - “ fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l’entità del gettone di presenza ai componenti dell’Assemblea Generale“.

h). - approva, entro 180 giorni dal suo insediamento, il Programma Pluriennale di attuazione (P.P.A.) di cui all’art.14 legge regionale 24.12.2001 n.38, che rappresenta , unitamente alle 

 altre direttive della Regione, atto di indirizzo per l’attività esecutiva del Comitato Direttivo

i).  -  approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo

all’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Il termine di approvazione del  Bilancio di Esercizio può essere prorogato  eccezionalmente fino al 30 giugno, previa apposita delibera e motivazione che possa giustificare il rinvio adottato dal Comitato Direttivo

Il P.E.F. deve contenere i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio dell’anno successivo.

Il bilancio del Consorzio deve conformarsi alle norme nazionali e regionali vigenti in materia in modo da consentire la lettura dei programmi, obiettivi ed interventi;

l).-   delibera sulla contrattazione di mutui;

m).- adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;

n).- delibera  la proroga della durata del Consorzio, previa espressa acquisizione da parte dei consorziati della determinazione, espressa mediante atti formali idonei, di procedere alla proroga. Dette determinazioni saranno allegate e formeranno un tutt’uno con la deliberazione di proroga.

I soci che non dovessero manifestare la volontà di prorogare la durata nel termine che sarà assegnato, si intendono di contrario avviso e decadranno.

 

Art.23

Assemblea Generale – Funzionamento

 

1.  L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno. Può essere convocata dal Presidente, in seduta straordinaria, per l’esame di  problemi urgenti  ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei  suoi componenti. In tali casi la convocazione  dovrà aver luogo con urgenza entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.

2. Alle sedute partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei revisori dei Conti.

3. La convocazione è fatta mediante lettera recapitata a mano o inviata per   raccomandata con A.R., almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta, ai  singoli componenti ed ai componenti il Collegio dei revisori dei Conti.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno,dell’ora, e del luogo in cui avrà luogo la seduta,degli argomenti all’ordine del giorno, con la precisazione che il convocato ha diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi all’ordine fino alle ore 12 del giorno antecedente la convocazione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.

L’avviso dovrà contenere l’indicazione che nel caso in cui non si raggiunga il quorum, avrà luogo una seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima, con indicazione dell’ora e del giorno  e col medesimo ordine del giorno.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano presente.

5.  Ciascun socio esprime un numero di voti pari al numero delle proprie quote sociali di cui al precedente art. 19;

6. Salvi i casi in cui nella legge o nel presente statuto non sia prevista una maggiore presenza,  per la validità delle sedute è necessaria,  la maggioranza assoluta  dei componenti assegnati che rappresentino almeno il 51% del fondo consortile  di cui al precedente art. 19.

7. L’Assemblea, come sopra costituita, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che esprimono singolarmente un numero di voti pari alle proprie quote sociali.

8. Per tutti i casi in cui nel presente statuto è prevista la votazione segreta, questa si realizza mediante la consegna a ciascun socio consorziato, o suo delegato, di un numero di schede pari al numero delle quote sociali a lui attribuite.

9.  Le deliberazioni sono pubblicate all’albo consortile per quindici giorni.

 

Art.24

Comitato Direttivo

 

1  Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio, che lo presiede e lo coordina, e da ulteriori due membri, di cui  uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 7 Legge Regionali n°9 del 11/05/2007, e l’ altro nominato dall’Assemblea Generale, nell’ambito di una rosa di nominativi, comunque non inferiore a tre, indicati dai soci di seguito elencati:

 

a).-La Provincia di KR;

b)  Il Comune di Crotone;

c).-La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone;

d).-Assindustria/Confindustria;

e).-I restanti Comuni consorziati.

 

2.  Nel caso  che i soggetti, di cui al punto precedente tenuti ad indicare i nomi non vi provvedano nel termine di quindici giorni dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Consorzio, alla nomina provvederà l’Assemblea Generale tra coloro che si trovano inclusi in un elenco di aspiranti che entro 60 giorni dal suo insediamento l’Assemblea redigerà mediante selezione e pubblico avviso, senza necessità di comparazione.

 In fase di prima applicazione del presente statuto, all’eventuale adempimento di cui sopra provvederà il Presidente della Giunta Regionale.

 

3. In ogni caso, tutti i componenti del Comitato Direttivo, comunque scelti, devono essere in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di gestione e/o organizzazione nel campo dell’industria o di enti pubblici e aziende pubbliche.

 

4.  L’elezione del Comitato Direttivo deve avvenire nella prima seduta utile, con votazione unica ed a scrutinio segreto. Sono candidate le persone indicate come previsto nei precedenti commi e tra questi risulteranno eletti  coloro che ottengono il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti sarà eletto il più giovane.

 

5. Il Comitato Direttivo dura in carica  cinque anni ed i componenti possono essere rieletti per una sola volta. Il Comitato prosegue l’attività dopo la scadenza fino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo per l’ordinaria amministrazione per un tempo massimo di 60 giorni, decorsi i quali, se non si sarà provveduto al rinnovo, le funzioni vengono assunte da un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Giunta Regionale che durerà in carica fino alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

 

6. Nel caso in cui dovessero cessare dalle funzioni uno o più componenti dovrà aver luogo la sostituzione, con procedura urgente a cura dell’Assemblea Generale  che dovrà provvedere all’elezione, individuando il candidato nella rosa di cui al precedente punto 1.

    Il nuovo componente dura in carica per il tempo che dura il Comitato Direttivo.

 

 

7. Con la stessa urgenza dovrà provvedere il Presidente della Giunta Regionale nel caso in cui dovesse cessare il componente da lui nominato.

 

8. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

 

9. Il Comitato delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti  prevale il voto espresso dal Presidente.

 

10. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera recapitata  a mano o spedita per fax o per raccomandata semplice, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, ai singoli componenti. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a tre giorni. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno e dell’ora in cui  avrà luogo la seduta, nonché gli argomenti posti all’o.d.g.

 

Art.25

Comitato Direttivo – Competenze

 

1.  Sono di competenza del Comitato Direttivo i seguenti atti.

 

a).tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea , al Presidente o ai dirigenti;

b).approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei servizi;

c).disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all’art.6 commi 1,2,4 e 9 della legge 127/97, in quanto applicabili;

d).approva la proposta del Piano Economico - finanziario e,sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea Generale, gli accordi di programma;

e).stabilisce, nel rispetto della normativa  e delle contrattazioni vigenti, il trattamento giuridico ed economico del personale;

f).approva i regolamenti per cedere in proprietà ed in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;

g). approva i regolamenti per l’utilizzazione, da parte delle imprese interessate, dei servizi , le modalità di concessione delle utenze e della riscossione dei canoni;

h). nomina il direttore generale del Consorzio;

i).  delega il Presidente ad assumere provvedimenti di  sua competenza per ragioni di urgenza ovvero relativamente a provvedimenti ripetitivi. Detti provvedimenti dovranno essere sotto posti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva all’adozione degli stessi.

 

Art.26

Il Presidente - Elezione

 

1.         Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati che rappresentino almeno il  51% del fondo consortile di cui al precedente art. 19. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti.

 

Art.27

Il Presidente – Competenze

 

1.-  Il Presidente:

 

a).-  ha la rappresentanza del Consorzio;

b).- convoca l’Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo e ne attua le deliberazioni e compila gli ordini del giorno;

c).- sovrintende  agli atti esecutivi necessari per l’attuazione dei compiti del Consorzio ed alla gestione e dispone, mediante direttive ed ordini scritti  nei confronti di chi vi è tenuto, al sollecito e corretto svolgimento dell’attività;

d)-   compie ogni altra attività demandatagli dalla legge e dallo statuto;

e)-   può assumere, nei casi di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza  del Comitato Direttivo. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica dal Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione;

f)-  in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, assume le relative funzioni il Vice Presidente che viene eletto dall’Assemblea Generale subito dopo l’ elezione del Comitato Direttivo scegliendolo tra i componenti di questo Organo, con le modalità previste per l’elezione del Presidente.

 

 

Art 28

Collegio dei Revisori dei Conti

 

1.    Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al relativo albo di cui alla legge 88/1992.

2.   E’ eletto dal Consiglio Regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3.    Dura in carica  tre anni.

4.  I membri supplenti partecipano all’attività soltanto in caso di assenza del membro effettivo.

5.  I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi cessati dalla carica per qualunque causa ed in tal caso percepiscono l’intero compenso spettante al membro effettivo. La sostituzione avviene con preferenza per la maggior età.

6.  Nel caso dovessero ricorrere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, a cura del Presidente il fatto viene comunicato al Presidente del Consiglio Regionale perché sia attivata la procedura di decadenza  e di sostituzione.

7.    Il Collegio dei Revisori dei Conti :

 

a).   esercita il controllo di legittimità sulla spesa;

b).  esprime parere di legittimità sui bilanci e sui consuntivi mediante apposite relazione dirette agli organi competenti;

c).  esprime, mediante relazione, il proprio parere sotto il profilo economico finanziario sul programma pluriennale e sul Piano Economico Finanziario;

 

d).  controlla la regolarità della contabilità ed esprime pareri sulle variazioni al bilancio di previsione;

e). può partecipare senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea Generale. Il Presidente del Collegio può altresì partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Comitato Direttivo.

f).   segnala, con apposite relazioni alla Giunta Regionale, fatti o comportamenti che possono pregiudicare il buon andamento del Consorzio ai fini di provocare il potere di vigilanza di cui al successivo art.30.

 

Art.29

Il Direttore Generale

 

1.  Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo  nel rispetto delle modalità, criteri e requisiti di cui all’art.8 lett. f)  L.R. 24.12.2001 n.38

2. Al Direttore Generale è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale vigente.

3. Nel caso di impedimento o assenza del Direttore Generale le funzioni sono svolte da un dipendente di più alto livello e anzianità di servizio.

4. Il Direttore Generale svolge tutte le funzioni riservate dalle leggi vigenti alla dirigenza generale che dalla legge e dallo statuto non siano riservate  agli organi del Consorzio.

 

In particolare compete certamente al Direttore Generale:

 

    a).  l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge e lo statuto

 non abbiano riservato agli organi consortili;

b).  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

c). la predisposizione e lo svolgimento dei procedimenti di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti e tutte le altre funzioni conferite ai dirigenti generali dalla legislazione vigente;

d). esprimere pareri non vincolanti su tutte le delibere degli organi  consortili;

e).  sovrintendere agli uffici e provvedere alla disciplina del personale;

f). proporre ai competenti organi del consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali;

g). partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo dei quali può svolgere, a sua richiesta, le funzioni di segretario;

h). essere  a capo del personale nei cui confronti adotta tutti gli atti di gestione, ad eccezione di quelli che comportano promozioni o inquadramenti ed irrogare le sanzioni disciplinari previste dalle leggi e contratti ad eccezioni di quelle comportanti la sospensione o l’interruzione del rapporto di lavoro;

i). indire la conferenza dei servizi ogni qual volta si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi e comunque  quando in una determinazione o provvedimento siano coinvolti  interressi di più enti pubblici.

La conferenza è regolata dalle disposizioni della legge 24 novembre 2000 n.340.

 

5.   Il Direttore Generale in carica nel C.S.I. mantiene le funzioni sino alla  normale cessazione del rapporto.

 

Art.30

Funzioni di vigilanza  della Regione  e poteri

 

1.  La vigilanza sull’attività del Consorzio è esercitata dalla Giunta Regionale, anche attraverso l’acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale e la funzionalità del Consorzio.

2.  Nell’esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta Regionale, oltre ad esercitare il potere sostitutivo previsto negli articoli precedenti, su proposta dell’Assessore all’Industria o segnalazione del Dirigente Generale del dipartimento dell’industria, può:

 

a). disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del Consorzio;

b).disporre, previa diffida, nei casi in cui non sia espressamente esclusa dallo statuto, che gli organi del Consorzio compiano gli atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c).provvedere allo scioglimento degli organi del Consorzio nominando un Commissario Straordinario che dovrà compiere ogni atto utile a ricostituirli entro il termine perentorio di sei mesi dalla nomina, nei seguenti casi:

 

c 1- per mancato funzionamento dell’Assemblea a causa della  impossibilità di raggiun-gere, in almeno due sedute  consecutive, il   numero minimo per deliberare;

c 2- per recesso di almeno due terzi dei soci;

c 3- per il compimento da parte degli organi di gravi violazioni di legge e regolamenti;

c 4 - per inadempimenti reiterati su atti dovuti;

c 5 - per gravi irregolarità nella gestione, tale da pregiudicare le finalità dell’Ente;

c 6 -per disaccordo, persistente tra gli organi, di tale entità da pregiudicare l’operatività degli stessi e il raggiungimento delle  finalità dell’Ente.

 

3.  Nei casi di   cui ai punti c3) c4) c5) e c6) del comma 2 , previa istruttoria  diretta ad accertare i fatti e gli atti , sarà comunicata, a cura del Presidente  della Giunta Regionale, diffida a rimuovere i comportamenti ed a ritirare gli atti entro dieci giorni ed in caso di mancata ottemperanza si provvederà allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario Straordinario che dovrà provvedere a rinnovare gli organi entro il termine perentorio di sei mesi. Le persone, facenti parte degli organi sciolti, che abbiano dato occasione ai fatti oggetto dello scioglimento non potranno essere nuovamente nominate.

4. Nei casi in cui non sarà possibile rinnovare gli organi per la mancata collaborazione di almeno la metà dei soci consorziati  e nel caso in cui dovesse  verificarsi dissesto economico e finanziario non ripianato dai soci consorziati, si provvederà con successivo provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta medesima, allo scioglimento e liquidazione del Consorzio.

5. I soci consorziati che dovessero ostacolare o ritardare la rinnovazione degli organi  a seguito di scioglimento, previa diffida con termine di giorni quindici per adempiere, decadono dalla qualità di socio.

6. Nel caso in cui sia maturata la scadenza del Consorzio senza che si sia provveduto alla formale proroga, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria o autonomamente, procede alla nomina di un Commissario Straordinario di liquidazione.

 

Art.31

Esercizio Finanziario

 

L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare ed ha quindi inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

 

 

Art.32

Rinvio

 

Eventuali modifiche legislative che dovessero incidere sul presente statuto, si intendono, modificandolo o integrandolo, inserite automaticamente nello stesso.

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38  nonché del libro quinto, titolo X, capo II del  Codice civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con D.P.G.R. n. 26  del 16.febbraio 2005 - Pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2005.

 

Integrato con Deliberazione Assembleare n. 3 del 01.07.2005 ad oggetto: “ Assegna

3.zione quota sociale  alla C.C.I.A.A. di Crotone “.

 

Modificato con Deliberazione Assembleare  n. 4 del 28.10.2005 ad oggetto: “Presa atto cessione quote Assoper ad Assindustria/Confindustria “.

 

Modificato con Deliberazione Assembleare  n.  02 del 19.06.2007 ad oggetto:Modifiche statutarie e presa atto Legge regionale n. 9 dell’11.05.2007.

 

Approvato con D.P.G.R. n. 225 del 12.12.2007 nella parte che riguarda la composizione del Comitato Direttivo per come previsto dalla Legge regionale n. 9 dell’11.05.2007. Pubblicato sul B.U.R.C. n. 02. del 16/01/2008.