|
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 16 Febbraio 2005, n. 26 Approvazione modifiche allo
Statuto del Consorzio di Sviluppo Industriale della
Provincia di Crotone. Art. 3 comma 2 – L.R. 24/12/2001 n.
38. D.G.R. n. 1005 del 22/12/2004.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE 12 Dicembre 2007, n. 228 Consorzio di Sviluppo Industriale della
Provincia di Crotone. Approvazione modifiche Statutarie.
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CROTONE
STATUTO
Art.1
Costituzione
Il
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Crotone, di seguito denominato
“Consorzio”, è costituito per effetto della
trasformazione operata dall’art.1 comma 2 della
legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 del Consorzio
per lo sviluppo industriale della provincia di
Crotone, di seguito indicato con la sigla C.S.I.
costituito in data 19.6.1962.
Art.2
Adeguamento normativo
Il
presente statuto realizza l’adeguamento del
precedente statuto del C.S.I. ai sensi dell’art.26
comma 1 lett. d) della legge regionale 24 dicembre
2001 n.38.
Art.3
Durata
La
durata è fissata al 31 dicembre 2030 salvo diversa
indicazione da parte dell’Assemblea Generale, nella
prima seduta.
Art.4
Sede
1. Il Consorzio ha sede in Crotone e potrà
istituire uffici , sotto la diretta gestione della
sede centrale, in altro territorio della provincia
nel quale per effetto di un elevato sviluppo
industriale si dovesse ravvisare la necessità di una
attività amministrativa decentrata.
2. L’istituzione di detti uffici potrà
essere disposta unicamente dall’Assemblea Generale
costituita in seduta plenaria di tutti i componenti
con la maggioranza dei due terzi.
Art.5
Natura giuridica
1. Il
Consorzio è Ente Pubblico Economico con propria
autonomia funzionale.
2. Il
Consorzio è ente strumentale della Regione col fine
di favorire tutta l’attività regionale diretta alla
promozione e allo sviluppo dell’industria e delle
attività connesse e conseguenti.
Art.6
Rapporti con la Regione
1. Per effetto del secondo comma
dell’articolo 3 e del comma 2 dell’art.2 e
degli articoli, 14, 15, 16 comma 2 lett. b), 17,
18 e 19 legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38
l’attività del Consorzio dovrà svolgersi in stretto
coordinamento con la Regione e nel rispetto degli
indirizzi programmatici ed operativi e delle
direttive che la Regione ritiene di emanare al fine
dello sviluppo industriale .
2. In ragione della sua natura e della
stretta correlazione con l’economia regionale il
Consorzio è sottoposto al controllo programmatico,
economico, finanziario e sostitutivo della Regione
nei modi di seguito indicati.
Art.7
Soci
1. Sono soci del Consorzio i soci già
partecipanti al C.S.I. che confermano la loro
partecipazione nel termine loro assegnato ed i nuovi
soci.
2. I soci rispondono delle obbligazioni
sociali in rapporto alla loro quota.
3. Sono soci del Consorzio tutti i soci del
C.S.I.,che, nel rispetto delle modalità di seguito
evidenziate e nel termine di seguito indicato
confermano la volontà di mantenere la partecipazione
e più esattamente, la Provincia di Crotone, il
Comune di Crotone, la Camera di Commercio,industria
, artigianato e agricoltura di Crotone, La
Confindustria, Il Comune di Strongoli, il Comune di
Cutro, il Comune di Isola Capo Rizzuto, il Comune di
Rocca di Neto, Consorzi di Bonifica Associati
provincia di Crotone, Comunità montana Alto Kr,
Comune di Cotronei.
4. La Regione Calabria, la quale partecipa
con una quota pari almeno al 35 per cento del fondo
di cui al successivo art. 19.
5. Possono partecipare altri Enti o Istituti
pubblici, Associazioni di imprenditori, Istituti di
credito, Imprese o Consorzi di Imprese aventi sede
ed operanti nella Provincia.
6. Le nuove istanze di partecipazione
saranno ammesse a condizione che non si superi il
numero totale di 18 soci titolari di almeno una
quota e rappresentati in assemblea.
A tal
fine:
a. relativamente ai soci provenienti dal
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di
Crotone, i tre Consorzi di Bonifica, anche in
rapporto al modesto importo inizialmente
versato,dovranno associarsi assumendo la qualità di
unico socio;
b.
relativamente ai nuovi soci, le Organizzazioni di
categoria imprenditoriale
(come
Confcommercio, Confartigianato, ecc.) possono
partecipare soltanto mediante associazione
assumendo la qualità di unico socio;
Le
imprese in forma singola, societaria, consorziata o
associata, potranno partecipare mediante
associazione assumendo la qualità di unico socio.
La
circostanza che fra i soci provenienti dal C.S.I. vi
siano soci che svolgono o rappresentano attività
imprenditoriali anche sotto forma di Organizzazioni
o Associazioni o Società rappresentative di
categorie, comporta che eventuali nuovi soci
appartenenti allo stesso settore imprenditoriale che
dovessero chiedere l’ammissione, potranno
ottenerla soltanto associandosi a quelli esistenti.
Parimenti possono partecipare i Comuni in numero di
due unità o superiore, con un numero di abitanti
complessivamente non inferiore a 10.000, mediante
Associazione, assumendo la qualità di unico socio.
Possono partecipare anche le Comunità Montane
assumendo la qualità di unico socio mediante
Associazione.
7. Nel caso di più domande, superiori al
numero dei soci previsti, saranno preferite in
ordine decrescente quelle di organismi di
rappresentanza generale di categoria
imprenditoriale, (come Confcommercio,
Confartigianato e simili) come sopra associate,
quindi le Associazioni di Imprenditori, di
Istituti di Credito, e le Associazioni di Comuni.
Nel
caso di un numero elevato di domande si procederà
all’ammissione mediante sorteggio di quanti sarà
possibile ammettere, tenuto conto del numero dei
soci.
8. I soci già partecipi del C.S.I. dovranno
confermare la loro partecipazione mediante atti
formali idonei entro giorni trenta dal ricevimento
di invito a pronunziarsi, sottoscrivendo per
accettazione il presente statuto in considerazione
della natura di contratto sociale dello stesso.
9. Le istanze di partecipazione di nuovi
soci dovranno pervenire alla sede del Consorzio non
oltre il termine di giorni trenta dalla
pubblicazione di eventuale avviso.
10. L’ammissione dei nuovi soci è istruita,
fino all’insediamento dell’Assemblea Generale, dal
Commissario Straordinario,e ratificata
dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati di cui al successivo art. – 23
e, dopo la terza votazione, a maggioranza. semplice
soltanto dei componenti.
11. Per essere ammesso come socio è necessario
possedere e dimostrare i seguenti requisiti ed
assumere i seguenti impegni:
a).
Interesse allo sviluppo industriale concreto in
ragione della vocazione del territorio per i Comuni
in relazione all’economia degli stessi a condizione
che dimostrino di possedere aree destinate o
destinabili ad insediamenti produttivi il cui
esercizio sia reso possibile dalla ubicazione e dal
rapporto con le in-frastrutture necessarie;
b).
relazione con lo sviluppo industriale delle
Organizzazioni di categoria con la esclusione di
partecipazione di non più di una organizzazione per
ciascun settore produttivo fermo restando l’obbligo
di associarsi di cui al precedente comma 6, lett.
b);
c).
disponibilità ad interventi finanziari e di favore
finalizzati allo sviluppo industriale da parte delle
Banche ed Istituti di Credito in generale;
d).
programmi di sviluppo industriale di particolare
rilevanza per le imprese singole e società tali da
giustificare la partecipazione come soci al posto
della partecipazione mediante l’associazione con le
imprese gia consorziate in forma associativa ;
e).
tutti gli istanti devono espressamente obbligarsi a
versare la quota che sarà indicata al successivo
articolo 19 ed a contribuire al ripiano di eventuali
disavan zi in proporzione alla loro quota, pena in
difetto, le sanzioni che saranno indicate al
successivo articolo.
12. In
ogni caso la qualità di socio sarà provata soltanto
dall’iscrizione del socio nel registro dei soci che
dovrà avvenire entro giorni quindici dalla delibera
di ammissione o dalla dichiarazione di conferma di
cui al comma ottavo. A tal fine ogni istante o socio
già partecipe ha diritto di accesso al registro per
accertare l’avvenuta iscrizione.
13.
Nel caso che l’Assemblea Generale dovesse ritenere
conveniente per il Consorzio di aumentare il numero
dei soci, dovrà tenersi conto che l’aumento comporta
necessariamente l’aumento delle quote attribuite
alla Regione, come meglio sarà precisato all’art.19.
Art.8
Obblighi dei soci
1.- I
soci sono obbligati:
a). a
rispettare lo Statuto e le disposizioni date dai
suoi Organi nell’interesse del Consorzio;
b). a
non intraprendere iniziative o rapporti con terzi in
concorrenza o in conflitto col Consorzio;
c). a
versare nel termine che sarà loro assegnato
l’importo relativo alla quota sociale ed eventuali
sovraquote o integrazioni di quote d’ingresso che
fossero previste dallo Statuto o per determinazione
dell’Assemblea Generale;
d). a
contribuire al ripiano d’eventuali disavanzi
versando nel termine che sarà assegnato l’importo
dovuto in relazione alla quota o alle quote del
fondo con sortile accreditate o determinate
all’atto della conferma della permanenza di socio o
a quello dell’ammissione per il nuovo socio.
2.- La
violazione degli obblighi di cui sopra, previa
diffida al rispetto degli stessi e decorsi trenta
giorni dalla diffida senza che abbia avuto luogo
l’adeguamento all’obbligo, è causa di decadenza di
diritto del socio e contestuale esclusione dello
stesso dal Consorzio e cancellazione dal libro dei
soci.
3.-
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo e
deve essere portata alla prima seduta utile
dell’Assemblea Generale per la ratifica. Nel caso di
non ratifica, il socio nulla potrà vantare per il
periodo decorrente tra il provvedimento del Comitato
Direttivo e quello dell’Assemblea.
Art.9
Esclusione dei soci e recesso - Relativi effetti
1.- Il
socio viene escluso dal Consorzio nel caso di
violazione degli obblighi di cui all’articolo
precedente e con le modalità di cui al comma 3 dello
stesso articolo.
2.- Il
socio può esercitare il recesso dal Consorzio in
ogni momento.
3.-
Il socio proveniente dal C.S.I. si considera
recedente e viene escluso nel caso che nel
confermare la sua partecipazione non accetti il
presente statuto.
Fino
all’insediamento dell’Assemblea Generale, in caso di
recesso, la quota del consorziato receduto potrà
essere acquisita dalla Regione Calabria. Dopo
l’insediamento dell’Assemblea, le quote dei soci
receduti, e non acquisite dalla Regione Calabria,
possono essere acquisite da altri soci (sia
provenienti dal C.S.I. che nuovi) che ne
manifestassero la disponibilità. In mancanza anche
di questi ultimi, le quote di che trattasi saranno
acquisite al patrimonio consortile.
4.-I
soci receduti o esclusi restano vincolati alle
obbligazioni maturate fino al momento della
cessazione del rapporto sociale col Consorzio nonché
ai versamenti necessari per eventuale ripianamento
di passività esistenti allo stesso momento.
Art.10
Finalità
Il
Consorzio, per l’intero territorio della Provincia
di Crotone, provvede:
a.
Alla redazione, in conformità alle indicazioni del
Piano Regionale di Sviluppo, dei piani regolatori
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
esistenti e delle esigenze di sviluppo degli ambiti
territoriali della Provincia avente particolare
vocazione industriale, commerciale e artigianale
risultante da iniziative imprenditoriali in atto o
potenziali;
b.
agli studi, ai progetti ed alle iniziative per
promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di cui
alla lettera a) e comunque in tutte quelle in cui
sia ritenuto utile un intervento finalizzato allo
sviluppo della produzione e degli scambi;
c.
alla ricerca tecnologica, progettazione,
sperimentazione, acquisizione di conoscenze e
prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e
di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento
tecnologico, nonché alla produzione di attività di
consulenza ed assistenza, con particolare riguardo
al recepimento, alla diffusione e all’applicazione
di innovazioni tecnologiche;
d.
alla promozione di attività di consulenza ed
assistenza per la nascita di nuove iniziative
imprenditoriali e per il loro consolidamento;
e.
all’assunzione, sulla base di apposite convenzioni
con la Regione e gli Enti locali, di iniziative per
favorire l’orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi
ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi
comprese le iniziative finalizzate all’introduzione
di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento
della qualità, nonché iniziative di collaborazione
interaziendale con imprese operanti in zone a
sviluppo avanzato al fine sia della formazione
professionale sia di eventuali investimenti nella
Provincia;
f. a
curare la promozione di patti territoriali e
contratti d’area;
g.
all’acquisizione e alla progettazione di aree
attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa
l’azione promozionale per l’insediamento di attività
produttive in dette aree, alla progettazione ed alla
realizzazione di opere di urbanizzazione e dei
servizi, nonché all’attrezzatura di spazi pubblici
destinati ad attività collettive.
La
gestione delle opere di urbanizzazione, delle
infrastrutture e dei servizi può essere attuata
anche avvalendosi di Cooperative, Consorzi di
gestione e Società a capitale misto;
h.
alla vendita, all’assegnazione ed alla concessione
alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal
fine il Comitato Direttivo del Consorzio, con
proprio atto, individua le aree ed i criteri per
l’assegnazione;
i.
alla costruzione, in aree attrezzate, di fabbricati,
impianti, laboratori per attività industriali e
artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto,
depositi e magazzini;
k.
alla vendita, alla locazione ed alla locazione
finanziaria alle imprese, di fabbricati e impianti
in aree attrezzate;
l.
alla realizzazione e gestione di aree produttive,
artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto o
destinate a centri o esercizi commerciali. Tali aree
possono essere individuate anche dagli strumenti
comunali;
m.
all’assunzione e promozione dell’erogazione di
servizi per favorire l' insediamento e lo sviluppo
delle attività produttive, anche attraverso la
cessione di aree per l’insediamento di aziende di
servizio convenzionate con i Consorzi;
n. al
riacquisto della proprietà di aree cedute per
intraprese attività industriali o artigianali
nell’ipotesi in cui il cessionario non abbia
realizzato lo stabilimento nel termine di tre anni
dalla cessione, nonché di acquistare unitamente alle
aree cedute gli stabilimenti industriali o
artigianali su di esse realizzati nel caso in cui
sia cessata l’attività industriale o artigianale da
più di tre anni. Il tutto con le modalità e le
facoltà di cui all’art. 63 legge 23 dicembre 1998
n. 448.
o.
all’acquisto di stabilimenti nei quali la produzione
sia dismessa al fine della riconversione per la
realizzazione di iniziative produttive utili allo
sviluppo dell’economia locale e dell’occupazione;
p.
alla costruzione e gestione di impianti di
depurazione degli scarichi degli insediamenti
produttivi, salvo quanto previsto dalla legge
regionale 3 ottobre 1997 n. 10 e delle altre
disposizioni in materia;
q.
alla realizzazione e alla gestione di impianti
tecnologici per la distribuzione di gas metano e per
la realizzazione e gestione di altri impianti a
rete;
r. al
recupero degli immobili industriali preesistenti per
la loro destinazione a fini produttivi e
all’attuazione di programmi di deindustrializzazione
, acquisendoli anche col ricorso a procedure
coattive ed espropriative previste dalle leggi
vigenti;
s.
alla prosecuzione della gestione in atto degli
impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino
al momento del loro trasferimento al gestore del
servizio idrico integrato ai sensi della legge
regionale 3 ottobre 1997 n. 10;
t.
alla riscossione delle tariffe, canoni e
contributi per l’utilizzazione da parte di terzi
di opere e servizi realizzati o gestiti dai
Consorzi;
u. a
promuovere la costituzione ovvero a partecipare a
Società consortili di cui all’art. 27 della legge 5
ottobre 1991 n. 317 ;
v.
all’assunzione di ogni iniziativa idonea al
raggiungimento dei fini istituzionali, anche
mediante la promozione di Società e di Consorzi di
gestione a capitale misto;
w. ad
esprimere pareri, prima del rilascio di licenze,
concessioni e autorizzazioni da parte delle
competenti autorità locali, sulla conformità
urbanistica delle costruzioni da insediare nel
territorio consortile e sulle loro destinazioni
d’uso;
x. a
compiere tutte le operazioni, commerciali,
industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie
ritenute dal Comitato Direttivo necessarie ed utili
per il conseguimento delle finalità istituzionali
ed assumere partecipazioni ed interessenze in altri
enti o soggetti aventi scopo analogo o affine al
proprio;
y. a
contrarre finanziamenti con enti o istituti bancari
anche garantiti da ipoteche, accendere ipoteche e
rilasciare fideiussioni;
z. a
compiere tutte le attività indicate nell’art.12
legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 che non siano
previste nell’elencazione che precede.
Art.11
Attività di rilievo di competenza del Consorzio
1. Fermo restando tutte le attività
derivanti dalle finalità di cui al precedente
articolo, il Con- sorzio , nell’ambito territoriale
di competenza e nel rispetto della programmazione e
degli indirizzi della Regione, svolge le attività di
cui all’art 36,comma 5 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317,all’art.11 del D.L.23 giugno 1995, n 244
,convertito con la legge 8 agosto 1995 n.341, quelle
di cui all’art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.
448 all’art. 26 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 e
art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447.
Gli
strumenti urbanistici sono adottati dall’Assemblea
Generale nel rispetto e con la pro-cedura
prevista dalle leggi nazionali e dalla legge
urbanistica regionale n° 19 del 16 aprile 2002
previo, parere obbligatorio dei Comuni i cui
territori sono interessati dai medesimi strumenti
urbanistici e sono approvati secondo le procedure
previste per l’approvazione degli strumenti
urbanistici comunali.
2. Per la redazione dei piani degli
agglomerati industriali attrezzati e per
l’attuazione delle opere di urbanizzazione e delle
infrastrutture necessarie per insediamenti
produttivi, compresi nei programmi di
deindustrializzazione, si applicano le disposizioni
di cui all’art.2, comma 11, 11 bis ed 11 ter legge
19 luglio 1993 n.237 e art.11 D.L.23 giugno 1995,
n.244 convertito con legge 8 agosto 1995 n.341 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché
l’art.37-ter comma 8 legge regionale 22 settembre
1998 n.10 , fermo restando l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia).
3. L’approvazione dei progetti delle opere
pubbliche occorrenti per le attività di cui ai
precedenti commi, nonché dei progetti delle opere
occorrenti per l’attuazione delle iniziative di cui
agli artt.49,50 e 56 del T.U. 6 marzo 1978 n.218,
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di
urgenza ed indifferibilità delle opere medesime.
4. Per tutte le opere realizzate, ai sensi
dei commi precedenti, si applicano le disposizioni
di cui all’art.37-ter comma 8 legge regionale 22
settembre 1998 n. 10.
5. Per le espropriazioni si applicano, fino
all’entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327
le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865
n.2359 e successive modifiche ed integrazioni. Si
applicano, altresì, le disposizioni di cui alla
legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modifiche ed
integrazioni residuate all’abrogazione operata dal
D.P.R.8 giugno 2001 n.327.
Art
12
Opere di urbanizzazione
1. Il Consorzio può realizzare direttamente,
previo occorrendo affidamento da parte dei Comuni,
le opere di urbanizzazione relative alle aree
attrezzate per insediamenti produttivi e delle
infrastrutture e quelle necessarie per
l’allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di
una convenzione tipo predisposta dal Consorzio, sia
per le opere di urbanizzazione interne all’area
d’intervento sia per quelle esterne, comprese le
aree acquisite dal Consorzio o dai Comuni che
risultassero funzionali e necessarie alle piene
attrezzature dell’area interessata sia per quelle
necessarie ad allacciare la zona ai pubblici
servizi.
2. Il Consorzio può assumere la
realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione,
anche di non pertinenza dell’area interessata,
purché funzionali alle attrezzature della stessa.
3. La determinazione delle spese per le
opere da realizzare, le modalità di valutazione e di
cessione delle opere medesime e delle relative aree
sono regolate dalla convenzione tipo richiamata al
comma primo.
4. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e
Comuni sulla base della convenzione tipo
costituiscono atto di concessione a favore del
Consorzio per la realizzazione delle opere in
precedenza indicate. Le stesse convenzioni prevedono
i casi in cui il Consorzio o il Comune devono
provvedere ad acquisire la disponibilità delle aree
esterne alla superficie di intervento e regolano i
relativi rapporti finanziari.
Art.13
Manutenzione ed esercizio delle opere di
urbanizzazione e delle infrastrutture
1. La
Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti
possono affidare al Consorzio la manutenzione e
l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle
infrastrutture e degli allacci a servizio delle
attività produttive esistenti e/o da realizzarsi
nell’ambito del territorio di competenza e dei suoi
accessi.
2.
Per le opere per le quali è prevista, a norma
dell’atto di affidamento, la consegna all’Ente
pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed
esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno
delle consegna stessa. Per tutte le altre opere ed
impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti
per il tempo della sua durata.
3. Per
le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti
sopra previsti, gli enti beneficiari trasferiscono
al Consorzio le somme relative.
4. Il
Consorzio provvede alla determinazione e riscossione
dei corrispettivi dovuti alle imprese per i servizi
di manutenzione delle opere e per la gestione degli
impianti.
Art.14
Istituzioni delle aree ecologicamente attrezzate
1. Il Consorzio può dotarsi delle
attrezzature di tutela ambientale, della salute e
della sicurezza al fine di realizzare aree
ecologicamente attrezzate ai sensi dell’art.21
della legge regionale 24 dicembre 2001 n.38 e
richiedere alla Provincia che sia dichiarata la
qualificazione di area ecologicamente attrezzata.
Il
riconoscimento della qualificazione è disposto con
decreto del Presidente della Provincia.
2. Le aree come sopra qualificate fruiscono
prioritariamente degli aiuti pubblici nazionali,
regionali e comunali.
Art.15
Programmazione ed attività
1.
Tutta l’attività istituzionale del Consorzio è
svolta mediante l’adozione di programmi quinquennali
di attività e di organizzazione in conformità agli
indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani
generali e settoriali di sviluppo economico.
2. I
programmi sono elaborati sulla base di criteri che
tengano conto della sussistenza di processi di
ristrutturazione e riconversione industriale già in
stato di avanzamento e della presenza di rilevanti
fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
3. Per
la realizzazione dei programmi il Consorzio potrà
costituire Società o Consorzi o partecipare a
Società e Consorzi, per la gestione dei servizi
consortili e per l’assistenza alle imprese.
4. I
programmi , oltre a quanto sarà ritenuto utile in
relazione alle esigenze del territorio, devono
necessariamente indicare:
a. le
azioni e le iniziative di promozione delle attività
produttive e gli specifici interventi per
realizzarle;
b. le
risorse finanziarie per realizzarle e le diverse
fonti di provvista;
c. le
misure organizzative adeguate a sostenere le azioni
prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle
risorse consortili al fine di ridurne i costi e
realizzare miglioramenti;
d.
l’eventuale costituzione di Società, di Consorzi o
di partecipazioni di cui al comma precedente.
5. I
programmi sono adottati dall’Assemblea Generale
entro il termine perentorio di giorni 180 dal suo
insediamento e sono trasmessi alla Regione che
provvederà all’approvazione definitiva nei termini e
con le modalità di cui all’art.14 legge regionale 24
dicembre 2001 n.38.
Art.16
Capitale e mezzi finanziari
1. Il
capitale sociale è formato:
a).
dai conferimenti a suo tempo effettuati dai soci del
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di
Crotone in complessive lire 205.000.000 pari ad
Euro 105.873,66;
b).
dai conferimenti che saranno versati dai nuovi soci
ovvero che risulteranno da eventuali integrazioni.
c).
dai contributi in conto capitale, aumentati dagli
utili e diminuiti dalle perdite derivanti
dall’attività del Consorzio;
d).nella fase iniziale conseguente all’adozione del
presente statuto, il fondo consortile è elevato come
risulta dal successivo art.19.
2. I
mezzi finanziari sono costituiti da quelli
derivanti:
a).
dall’utilizzazione di mezzi propri;
b).
da entrate conseguenti alle varie attività svolte
dal Consorzio;
c).
dai fondi regionali, statali e comunitari
appositamente destinati alla realizzazione
e,gestione e manutenzione di opere e servizi;
d).
dal contributo annuale di dotazione ordinaria da
parte dei soci che sarà fissato in sede
di
approvazione del P.E.F a cadenza triennale e
ripartito tra i soci in ragione delle quote di
ciascuno di essi;
e). da
finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito
anche a medio termine.
Art.17
Ripianamento di disavanzi
1. Al
ripianamento del disavanzo di esercizio, risultante
dal relativo bilancio ,si provvede con l’apporto di
tutti i soci in ragione della quota sottoscritta e
riconosciuta a ciascun socio singolo o associato.
2. Al
fine di cui sopra in occasione dell’approvazione del
bilancio d’esercizio viene approvato un allegato
contenente la ripartizione del disavanzo per ciascun
socio.
3.
L’approvazione dell’allegato di cui al comma
precedente costituisce titolo esecutivo idoneo a
pretendere il pagamento coattivamente a carico del
socio inadempiente nonché nei confronti dei soci
receduti o esclusi limitatamente al periodo
antecedente il recesso o l’esclusione.
Art.18
Patrimonio
1. Il
patrimonio del Consorzio è costituito da:
a).-
attività e passività finanziarie;
b).-
beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e
beni in natura;
c).-
beni destinati al servizio del Consorzio ed altre
attività non disponibili;
d).-
passività consolidate e diverse.
2. Le
opere realizzate dal Consorzio, ivi comprese quelle
trasferite ai sensi dell’art.3 della legge 1 marzo
1986 n.64, fanno parte del patrimonio del Consorzio
che vi provvede alla manutenzione e gestione;
3. I
beni costituenti il patrimonio del Consorzio sono
descritti in appositi inventari indicanti gli
elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il
valore.
4. Al
fine di un corretto equilibrio tra i beni già nel
patrimonio del Consorzio per il Nucleo di
Industrializzazione di Crotone e quelli del
Consorzio , acquisiti dopo l’approvazione del
presente statuto, per i primi viene assunto il
valore di acquisto come iscritti negli atti
contabili.
5.
Entro un mese dall’insediamento del Comitato
Direttivo dovrà essere redatto o aggiornato
l’inventario dei beni.
Art.19
Individuazione della quota sociale per i singoli
soci ordinari
1. La
quota sociale unitaria derivante dal fondo
consortile formato secondo quanto previsto alle
lettere a) e b) dell’art.16 si ricava dividendo il
fondo medesimo per il numero dei soci già esistenti
provenienti dal C. N. I. sia nella forma
individuale sia nella forma associata prevista
all’art.7 comma 6 lett. a) e b) unitamente alla
Regione aumentato in modo tale da consentire
l’attribuzione di più quote ai soci maggiormente
rappresentativi di interessi generali e di ca-
tegoria. La Regione Calabria partecipa al Consorzio
con una quota di fondo consortile pari al 35% del
suo ammontare.
2.
Considerato che , operate le associazioni previste
all’art.7, il numero dei soci provenienti dal C.S.I.
è pari a 11,e che con la Regione diventa pari a 12,
al fine di assicurare il rapporto di cui al comma
precedente appare equo aumentare detto numero (12)
di 24 quote , sicché il numero totale delle quote
diviene pari a 36.
3.
All’atto dell’approvazione del presente statuto,
considerato l’apporto della Regione e di eventuali
nuovi soci, il fondo consortile è indicato in Euro
504.000,00 (pari a lire 975.880.080) per cui la
quota sociale, tenuto conto del totale delle quote
pari a 36, è di Euro 14.000,00.
4.
Considerate le quote versate dai soci provenienti
dal C.N.I. e la partecipazione della Regione e
l’ammissione dei nuovi soci, nonché le condizioni
posti agli artt. 7 e 9, la distribuzione delle
quote è regolata come di seguito:
Quote Importo in Euro
Regione Calabria
14 196.000,00
Provincia di Crotone
4 56.000,00
Comune
di Crotone
2 28.000,00
CCIAA
di Crotone 4 56.000,00
Assindustria/Confindustria 3
42.000,00
Comune
di Cutro
1 14.000,00
Comune
di Isola C.Rizzuto
1 14.000,00
Comune
di Strongoli
1 14.000,00
Comune
di Rocca di Neto
1 14.000,00
Consorzi Bonifica associati
1 14.000,00
Comunità Montana dell’Alto Crotonese 1 14.000,00
Comune
di Cotronei 1 14.000,00
Totale 34 476.000,00
Restano da assegnare n. 2 quote sociali con le
modalità procedurali di cui all’art 9 punto 3 nonché
con quelle previste all’art. 5 del presente
articolo.
5. In
caso di mancanza di istanze di partecipazione dette
quote si accrescono progressivamente in ragione di
una quota cadauno ai soci esistenti, secondo
l’ordine di esposizione sopra indicato, esclusa la
Regione.
6.
Circa il rapporto tra gli importi versati dai soci
provenienti dal C.S.I. ed il valore delle attuali
quote e la prevista associazione tra i soci che
avevano versato una quota di importo modesto in
relazione a quella versata dagli altri, per detti
soci non vengono chieste integrazioni ne disposti
rimborsi.
7. Nel
caso in cui l’Assemblea Generale, con la maggioranza
prevista dal successivo art.23, ritenga di aumentare
il numero delle quote mediante l’ammissione di nuovi
soci, la Regione potrà aumentare le proprie quote in
rapporto pari agli aumenti effettuati, in misura
tale che la sua quota sociale risulti sempre pari al
35% del fondo consortile.
Art.20
Organi sociali
1.-Sono organi del Consorzio:
• L’Assembla Generale
• Il Comitato Direttivo
• Il Presidente
• Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. I
membri dell’Assemblea Generale e del Comitato
Direttivo durano in carica cinque anni e possono
essere rieletti per una sola volta.
3. Il
Presidente dura in carica cinque anni salvo
cessazione anticipata per causa di forza maggiore o
incompatibilità sopravvenuta. In tal caso si procede
all’elezione del nuovo Presidente che dura in carica
limitatamente alla durata dell’assemblea che lo ha
eletto. Il Presidente può essere rieletto per una
sola volta.
4.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica
tre anni.
5. Ai
componenti degli organi suddetti si applicano le
disposizioni nazionali e regionali di ineleggibilità
ed incompatibilità previsti per gli organi degli
Enti locali.
6. Le
cause ostative all’incarico, che dovessero
verificarsi durante il corso dell’incarico
medesimo,operano di diritto e sono dichiarate con
decreto del Presidente della Giunta Regionale su
semplice segnalazione di chiunque ne venga a
conoscenza. Con lo stesso decreto si invita il
soggetto competente a provvedere alla sostituzione
nel termine di quindici giorni. In caso di inerzia,
decorso detto termine, provvede alla sostituzione il
Presidente della Giunta Regionale con potere
insindacabile e senza diffida.
Art.21
Assemblea Generale – Composizione e nomina
1.
L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti
legali dei soci singoli o associati o loro delegati
.
2.
L’atto formale di designazione del delegato dovrà
pervenire alla sede del Consorzio entro giorni
quindici dalla richiesta da parte del Consorzio, in
difetto potrà partecipare solo il legale
rappresentante.
3.
Allo stesso modo si procede nel caso in cui si debba
sostituire un delegato nel corso della durata
dell’Assemblea Generale.
4. Il
numero dei soci ed il correlato importo del fondo
consortile, essendo condizioni essenziali per la
funzionalità dell’assemblea e la tutela degli
interessi generali, possono essere modificati
dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei
componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a
maggioranza semplice soltanto dei componenti.
5. I
membri dell’assemblea, durano in carica cinque anni
decorrenti dalla data di costituzione dello stesso
Organo. Ove, durante la durata dell’assemblea, il
legale rappresentante o il delegato dovessero essere
sostituiti, i nuovi nominati durano in carica per il
tempo che durano in carica tutti gli altri
componenti.
6.
Quando si deve provvedere al rinnovo
dell’Assemblea, il Presidente, tre mesi prima della
scadenza, richiede ai soci consorziati la
designazione dei propri rappresentanti. In mancanza
di designazione nel termine su indicato di tre
mesi, si intendono confermati per una sola volta i
rappresentanti già partecipanti all’assemblea. Ove
questi non potessero essere confermati per qualunque
causa, la loro sostituzione sarà disposta dal
Presidente della Giunta Regionale con scelta
insindacabile nei successivi trenta giorni, senza
obbligo di diffida.
7.
Nel caso si debba provvedere alla sostituzione di un
rappresentante o delegato designato da un socio
durante la durata dell’assemblea per qualunque
causa, il Presidente farà richiesta di nuova
designazione al socio interessato che dovrà
provvedervi entro quindici giorni. Il decreto del
Presidente della Giunta Regionale di nomina del
nuovo rappresentante sarà emesso nei successivi
quindici giorni decorrenti dall’invio tempestivo
della designazione da parte del Presidente.
Decorsi i quindici giorni senza che il socio abbia
designato il nuovo rappresentante la nomina sarà
fatta dal Presidente della Giunta Regionale con
potere sostitutivo insindacabile, senza diffida .
8. La
comunicazione della nomina al delegato del socio
in seno all’assemblea sarà fatta a cura del legale
rappresentante del Consorzio, con raccomandata con
avviso di ricevimento, ed il destinatario dovrà
dichiarare di accettare e di essere disponibile per
le sedute entro quindici giorni dal ricevimento. In
mancanza di riscontro il designato decade
dall’incarico e dovrà essere sostituito dal socio
designato entro quindici giorni da quando avrà
notizia della decadenza. In caso di inerzia da parte
del socio designato, scaduto il termine a
disposizione, la nomina sarà fatta dal Presidente
della Giunta Regionale senza diffida.
9.
L’Assemblea Generale dovrà essere convocata a cura
del Commissario Straordinario entro il termine di
giorni sessanta dalla pubblicazione della delibera
di approvazione dello statuto da parte della Regione
per le attività che saranno di seguito indicate.
Art.22
Assemblea Generale - Competenze
1.
L’Assemblea Generale ha competenza esclusiva sui
seguenti atti:
a). adotta lo statuto e le modificazioni a
maggioranza assoluta dei componenti assegnati di
cui al successivo art. 23 e, dopo la terza
votazione, a maggioranza semplice soltanto dei
componenti.;
Lo
statuto necessario per l’iniziale costituzione del
Consorzio viene adottato, in forza dell’adeguamento
previsto dall’art. 26 della legge regionale 24
dicembre 2001 n. 38, dal Commissario Straordinario .
b). “
le modificazioni statutarie correlate all’ammissione
di nuovi soci ed al relativo adeguamento della
compagine sociale (art. 7 Statuto) nonché alla nuova
ripartizione delle quote sociali (art. 19 Statuto)
– anche se afferenti il recesso dei soci (art. 9
Statuto) e/o la fattispecie di cui all’art. 19
punto 5 – nonché a quanto altro statutariamente
consequenziale, non sono sottoposte alla procedura
di approvazione regionale prevista dall’art. 3,
comma 2, della L.R. n. 38 del 24.12.2001, fermo
restando l’obbligo in capo all’Amministrazione
consortile di rimettere alla Regione Calabria, per
la dovuta conoscenza, lo Statuto per come modificato
agli effetti del presente comma “.
2. In
particolare, l’Assemblea Generale:
a). -
elegge il Presidente ;
b). -
elegge due membri del Comitato Direttivo;
c). -
elegge il Vice Presidente scegliendolo tra i
componenti il Comitato Direttivo;
d). -
decide, a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati di cui al successivo art. 23 e, dopo la
terza votazione, a maggioranza semplice soltanto dei
componenti,sull’ammissione al Consorzio di nuovi
partecipanti e sulla decadenza dei rappresentanti
dei consorziati ovvero di questi quando siano
costituiti da una semplice persona fisica;
e). -
determina le quote a carico dei consorziati e quelle
necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
f). -
propone l’affidamento al Consorzio di nuove funzioni
da parte dei consorziati o della Regione;
g). -
“ fissa le indennità spettanti ai membri del
Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei
Revisori dei Conti e l’entità del gettone di
presenza ai componenti dell’Assemblea Generale“.
h). -
approva, entro 180 giorni dal suo insediamento, il
Programma Pluriennale di attuazione (P.P.A.) di cui
all’art.14 legge regionale 24.12.2001 n.38, che
rappresenta , unitamente alle
altre
direttive della Regione, atto di indirizzo per
l’attività esecutiva del Comitato Direttivo
i).
- approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il
Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo
all’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il
Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato
Direttivo.
Il
termine di approvazione del Bilancio di Esercizio
può essere prorogato eccezionalmente fino al 30
giugno, previa apposita delibera e motivazione che
possa giustificare il rinvio adottato dal Comitato
Direttivo
Il
P.E.F. deve contenere i programmi di investimento e
di attività relativi all’esercizio dell’anno
successivo.
Il
bilancio del Consorzio deve conformarsi alle norme
nazionali e regionali vigenti in materia in modo da
consentire la lettura dei programmi, obiettivi ed
interventi;
l).-
delibera sulla contrattazione di mutui;
m).-
adotta gli strumenti urbanistici di competenza del
Consorzio;
n).-
delibera la proroga della durata del Consorzio,
previa espressa acquisizione da parte dei
consorziati della determinazione, espressa mediante
atti formali idonei, di procedere alla proroga.
Dette determinazioni saranno allegate e formeranno
un tutt’uno con la deliberazione di proroga.
I soci
che non dovessero manifestare la volontà di
prorogare la durata nel termine che sarà assegnato,
si intendono di contrario avviso e decadranno.
Art.23
Assemblea Generale – Funzionamento
1.
L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria
almeno due volte all’anno. Può essere convocata dal
Presidente, in seduta straordinaria, per l’esame di
problemi urgenti ed ogni qual volta ne sia fatta
richiesta motivata dal Comitato Direttivo o da
almeno un terzo dei suoi componenti. In tali casi
la convocazione dovrà aver luogo con urgenza entro
il termine di 20 giorni dalla richiesta.
2.
Alle sedute partecipano senza diritto di voto i
componenti del Collegio dei revisori dei Conti.
3. La
convocazione è fatta mediante lettera recapitata a
mano o inviata per raccomandata con A.R., almeno
10 giorni prima di quello fissato per la seduta, ai
singoli componenti ed ai componenti il Collegio dei
revisori dei Conti.
L’avviso di convocazione deve contenere
l’indicazione del giorno,dell’ora, e del luogo in
cui avrà luogo la seduta,degli argomenti all’ordine
del giorno, con la precisazione che il convocato ha
diritto di prendere visione di tutti gli atti
relativi all’ordine fino alle ore 12 del giorno
antecedente la convocazione.
In
caso di urgenza il termine può essere ridotto a
cinque giorni.
L’avviso dovrà contenere l’indicazione che nel caso
in cui non si raggiunga il quorum, avrà luogo una
seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima,
con indicazione dell’ora e del giorno e col
medesimo ordine del giorno.
4.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua
assenza dal Vice Presidente ed in assenza di
entrambi dal componente più anziano presente.
5.
Ciascun socio esprime un numero di voti pari al
numero delle proprie quote sociali di cui al
precedente art. 19;
6.
Salvi i casi in cui nella legge o nel presente
statuto non sia prevista una maggiore presenza, per
la validità delle sedute è necessaria, la
maggioranza assoluta dei componenti assegnati che
rappresentino almeno il 51% del fondo consortile di
cui al precedente art. 19.
7.
L’Assemblea, come sopra costituita, delibera con la
maggioranza assoluta dei presenti che esprimono
singolarmente un numero di voti pari alle proprie
quote sociali.
8. Per
tutti i casi in cui nel presente statuto è prevista
la votazione segreta, questa si realizza mediante la
consegna a ciascun socio consorziato, o suo
delegato, di un numero di schede pari al numero
delle quote sociali a lui attribuite.
9. Le
deliberazioni sono pubblicate all’albo consortile
per quindici giorni.
Art.24
Comitato Direttivo
1 Il
Comitato Direttivo è composto dal Presidente del
Consorzio, che lo presiede e lo coordina, e da
ulteriori due membri, di cui uno nominato dal
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 11 comma 7 Legge Regionali n°9 del
11/05/2007, e l’ altro nominato dall’Assemblea
Generale, nell’ambito di una rosa di nominativi,
comunque non inferiore a tre, indicati dai soci di
seguito elencati:
a).-La
Provincia di KR;
b) Il
Comune di Crotone;
c).-La
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Crotone;
d).-Assindustria/Confindustria;
e).-I
restanti Comuni consorziati.
2.
Nel caso che i soggetti, di cui al punto precedente
tenuti ad indicare i nomi non vi provvedano nel
termine di quindici giorni dalla richiesta da parte
del legale rappresentante del Consorzio, alla nomina
provvederà l’Assemblea Generale tra coloro che si
trovano inclusi in un elenco di aspiranti che entro
60 giorni dal suo insediamento l’Assemblea redigerà
mediante selezione e pubblico avviso, senza
necessità di comparazione.
In
fase di prima applicazione del presente statuto,
all’eventuale adempimento di cui sopra provvederà il
Presidente della Giunta Regionale.
3. In
ogni caso, tutti i componenti del Comitato
Direttivo, comunque scelti, devono essere in
possesso di comprovata e documentata esperienza in
materia di gestione e/o organizzazione nel campo
dell’industria o di enti pubblici e aziende
pubbliche.
4.
L’elezione del Comitato Direttivo deve avvenire
nella prima seduta utile, con votazione unica ed a
scrutinio segreto. Sono candidate le persone
indicate come previsto nei precedenti commi e tra
questi risulteranno eletti coloro che ottengono il
maggior numero dei voti. In caso di parità di voti
sarà eletto il più giovane.
5. Il
Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed i
componenti possono essere rieletti per una sola
volta. Il Comitato prosegue l’attività dopo la
scadenza fino alla nomina del nuovo Comitato
Direttivo per l’ordinaria amministrazione per un
tempo massimo di 60 giorni, decorsi i quali, se non
si sarà provveduto al rinnovo, le funzioni vengono
assunte da un Commissario Straordinario nominato dal
Presidente della Giunta Regionale che durerà in
carica fino alla costituzione del nuovo Comitato
Direttivo.
6. Nel
caso in cui dovessero cessare dalle funzioni uno o
più componenti dovrà aver luogo la sostituzione, con
procedura urgente a cura dell’Assemblea Generale
che dovrà provvedere all’elezione, individuando il
candidato nella rosa di cui al precedente punto 1.
Il
nuovo componente dura in carica per il tempo che
dura il Comitato Direttivo.
7. Con
la stessa urgenza dovrà provvedere il Presidente
della Giunta Regionale nel caso in cui dovesse
cessare il componente da lui nominato.
8.
Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo
da sostituire è superiore almeno alla metà dei
componenti si provvede al totale rinnovo.
9. Il
Comitato delibera con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei
presenti. A parità di voti prevale il voto espresso
dal Presidente.
10. Il
Comitato Direttivo è convocato dal Presidente
mediante lettera recapitata a mano o spedita per
fax o per raccomandata semplice, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la seduta, ai
singoli componenti. In caso di urgenza il suddetto
termine può essere ridotto a tre giorni. L’avviso
dovrà contenere l’indicazione del giorno e dell’ora
in cui avrà luogo la seduta, nonché gli argomenti
posti all’o.d.g.
Art.25
Comitato Direttivo – Competenze
1.
Sono di competenza del Comitato Direttivo i seguenti
atti.
a).tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea
, al Presidente o ai dirigenti;
b).approva i regolamenti riguardanti il
funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei
servizi;
c).disciplina l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, le piante organiche e le relative
variazioni secondo le disposizioni di cui all’art.6
commi 1,2,4 e 9 della legge 127/97, in quanto
applicabili;
d).approva la proposta del Piano Economico -
finanziario e,sulla base degli indirizzi definiti
dall’Assemblea Generale, gli accordi di programma;
e).stabilisce, nel rispetto della normativa e delle
contrattazioni vigenti, il trattamento giuridico ed
economico del personale;
f).approva i regolamenti per cedere in proprietà ed
in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio
ha acquisito la disponibilità;
g).
approva i regolamenti per l’utilizzazione, da parte
delle imprese interessate, dei servizi , le modalità
di concessione delle utenze e della riscossione dei
canoni;
h).
nomina il direttore generale del Consorzio;
i).
delega il Presidente ad assumere provvedimenti di
sua competenza per ragioni di urgenza ovvero
relativamente a provvedimenti ripetitivi. Detti
provvedimenti dovranno essere sotto posti a ratifica
del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva
all’adozione degli stessi.
Art.26
Il
Presidente - Elezione
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea
Generale a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati che rappresentino
almeno il 51% del fondo consortile di cui al
precedente art. 19. Dopo la terza votazione è
sufficiente la maggioranza semplice dei componenti.
Art.27
Il
Presidente – Competenze
1.-
Il Presidente:
a).-
ha la rappresentanza del Consorzio;
b).-
convoca l’Assemblea Generale ed il Comitato
Direttivo e ne attua le deliberazioni e compila gli
ordini del giorno;
c).-
sovrintende agli atti esecutivi necessari per
l’attuazione dei compiti del Consorzio ed alla
gestione e dispone, mediante direttive ed ordini
scritti nei confronti di chi vi è tenuto, al
sollecito e corretto svolgimento dell’attività;
d)-
compie ogni altra attività demandatagli dalla legge
e dallo statuto;
e)-
può assumere, nei casi di motivata urgenza, i
provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo.
Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a
ratifica dal Comitato Direttivo nella seduta
immediatamente successiva alla data di assunzione;
f)-
in caso di assenza e/o impedimento del Presidente,
assume le relative funzioni il Vice Presidente che
viene eletto dall’Assemblea Generale subito dopo l’
elezione del Comitato Direttivo scegliendolo tra i
componenti di questo Organo, con le modalità
previste per l’elezione del Presidente.
Art
28
Collegio dei Revisori dei Conti
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un
Presidente e da due membri effettivi e due supplenti
scelti tra gli iscritti al relativo albo di cui alla
legge 88/1992.
2.
E’ eletto dal Consiglio Regionale con una votazione
per i membri effettivi ed una per i membri supplenti
ed è nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale.
3.
Dura in carica tre anni.
4. I
membri supplenti partecipano all’attività soltanto
in caso di assenza del membro effettivo.
5. I
membri supplenti sostituiscono i membri effettivi
cessati dalla carica per qualunque causa ed in tal
caso percepiscono l’intero compenso spettante al
membro effettivo. La sostituzione avviene con
preferenza per la maggior età.
6.
Nel caso dovessero ricorrere cause di ineleggibilità
o di incompatibilità, a cura del Presidente il fatto
viene comunicato al Presidente del Consiglio
Regionale perché sia attivata la procedura di
decadenza e di sostituzione.
7.
Il Collegio dei Revisori dei Conti :
a).
esercita il controllo di legittimità sulla spesa;
b).
esprime parere di legittimità sui bilanci e sui
consuntivi mediante apposite relazione dirette agli
organi competenti;
c).
esprime, mediante relazione, il proprio parere sotto
il profilo economico finanziario sul programma
pluriennale e sul Piano Economico Finanziario;
d).
controlla la regolarità della contabilità ed esprime
pareri sulle variazioni al bilancio di previsione;
e).
può partecipare senza diritto di voto, alle sedute
dell’Assemblea Generale. Il Presidente del Collegio
può altresì partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute di Comitato Direttivo.
f).
segnala, con apposite relazioni alla Giunta
Regionale, fatti o comportamenti che possono
pregiudicare il buon andamento del Consorzio ai fini
di provocare il potere di vigilanza di cui al
successivo art.30.
Art.29
Il
Direttore Generale
1. Il
Direttore Generale è nominato dal Comitato
Direttivo nel rispetto delle modalità, criteri e
requisiti di cui all’art.8 lett. f) L.R. 24.12.2001
n.38
2. Al
Direttore Generale è riconosciuto il trattamento
economico previsto dalla contrattazione nazionale
vigente.
3. Nel
caso di impedimento o assenza del Direttore Generale
le funzioni sono svolte da un dipendente di più alto
livello e anzianità di servizio.
4. Il
Direttore Generale svolge tutte le funzioni
riservate dalle leggi vigenti alla dirigenza
generale che dalla legge e dallo statuto non siano
riservate agli organi del Consorzio.
In
particolare compete certamente al Direttore
Generale:
a). l’adozione di atti che impegnano il Consorzio
verso l’esterno, che la legge e lo statuto
non
abbiano riservato agli organi consortili;
b).
la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;
c). la
predisposizione e lo svolgimento dei procedimenti di
appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti
e tutte le altre funzioni conferite ai dirigenti
generali dalla legislazione vigente;
d).
esprimere pareri non vincolanti su tutte le delibere
degli organi consortili;
e).
sovrintendere agli uffici e provvedere alla
disciplina del personale;
f).
proporre ai competenti organi del consorzio le
soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al
conseguimento dei fini istituzionali;
g).
partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale e
del Comitato Direttivo dei quali può svolgere, a sua
richiesta, le funzioni di segretario;
h).
essere a capo del personale nei cui confronti
adotta tutti gli atti di gestione, ad eccezione di
quelli che comportano promozioni o inquadramenti ed
irrogare le sanzioni disciplinari previste dalle
leggi e contratti ad eccezioni di quelle comportanti
la sospensione o l’interruzione del rapporto di
lavoro;
i).
indire la conferenza dei servizi ogni qual volta si
debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi e comunque quando in una determinazione o
provvedimento siano coinvolti interressi di più
enti pubblici.
La
conferenza è regolata dalle disposizioni della legge
24 novembre 2000 n.340.
5.
Il Direttore Generale in carica nel C.S.I. mantiene
le funzioni sino alla normale cessazione del
rapporto.
Art.30
Funzioni di vigilanza della Regione e poteri
1. La
vigilanza sull’attività del Consorzio è esercitata
dalla Giunta Regionale, anche attraverso
l’acquisizione delle necessarie informazioni dal
Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare
il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi
della programmazione regionale, generale e di
settore e della pianificazione territoriale e la
funzionalità del Consorzio.
2.
Nell’esercizio del potere di vigilanza il Presidente
della Giunta Regionale, oltre ad esercitare il
potere sostitutivo previsto negli articoli
precedenti, su proposta dell’Assessore all’Industria
o segnalazione del Dirigente Generale del
dipartimento dell’industria, può:
a).
disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento del Consorzio;
b).disporre, previa diffida, nei casi in cui non sia
espressamente esclusa dallo statuto, che gli organi
del Consorzio compiano gli atti resi obbligatori da
disposizioni di legge e di regolamento, anche con la
nomina di commissari ad acta;
c).provvedere allo scioglimento degli organi del
Consorzio nominando un Commissario Straordinario che
dovrà compiere ogni atto utile a ricostituirli entro
il termine perentorio di sei mesi dalla nomina, nei
seguenti casi:
c 1-
per mancato funzionamento dell’Assemblea a causa
della impossibilità di raggiun-gere, in almeno due
sedute consecutive, il numero minimo per
deliberare;
c 2-
per recesso di almeno due terzi dei soci;
c 3-
per il compimento da parte degli organi di gravi
violazioni di legge e regolamenti;
c 4 -
per inadempimenti reiterati su atti dovuti;
c 5 -
per gravi irregolarità nella gestione, tale da
pregiudicare le finalità dell’Ente;
c 6
-per disaccordo, persistente tra gli organi, di tale
entità da pregiudicare l’operatività degli stessi e
il raggiungimento delle finalità dell’Ente.
3.
Nei casi di cui ai punti c3) c4) c5) e c6) del
comma 2 , previa istruttoria diretta ad accertare i
fatti e gli atti , sarà comunicata, a cura del
Presidente della Giunta Regionale, diffida a
rimuovere i comportamenti ed a ritirare gli atti
entro dieci giorni ed in caso di mancata
ottemperanza si provvederà allo scioglimento ed alla
nomina di un Commissario Straordinario che dovrà
provvedere a rinnovare gli organi entro il termine
perentorio di sei mesi. Le persone, facenti parte
degli organi sciolti, che abbiano dato occasione ai
fatti oggetto dello scioglimento non potranno essere
nuovamente nominate.
4. Nei
casi in cui non sarà possibile rinnovare gli organi
per la mancata collaborazione di almeno la metà dei
soci consorziati e nel caso in cui dovesse
verificarsi dissesto economico e finanziario non
ripianato dai soci consorziati, si provvederà con
successivo provvedimento del Presidente della Giunta
Regionale, previa delibera della Giunta medesima,
allo scioglimento e liquidazione del Consorzio.
5. I
soci consorziati che dovessero ostacolare o
ritardare la rinnovazione degli organi a seguito di
scioglimento, previa diffida con termine di giorni
quindici per adempiere, decadono dalla qualità di
socio.
6. Nel
caso in cui sia maturata la scadenza del Consorzio
senza che si sia provveduto alla formale proroga, il
Presidente della Giunta Regionale, su proposta
dell’Assessore all’Industria o autonomamente,
procede alla nomina di un Commissario Straordinario
di liquidazione.
Art.31
Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con
l’anno solare ed ha quindi inizio il 1 gennaio e
termina il 31 dicembre.
Art.32
Rinvio
Eventuali modifiche legislative che dovessero
incidere sul presente statuto, si intendono,
modificandolo o integrandolo, inserite
automaticamente nello stesso.
Per
quanto non previsto nel presente statuto si rinvia
alle disposizioni di cui alla legge regionale 24
dicembre 2001 n. 38 nonché del libro quinto, titolo
X, capo II del Codice civile.
Approvato con D.P.G.R. n. 26 del 16.febbraio 2005 -
Pubblicato sul B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 2005.
Integrato con Deliberazione Assembleare n. 3 del
01.07.2005 ad oggetto: “ Assegna
3.zione quota sociale alla C.C.I.A.A. di Crotone “.
Modificato con Deliberazione Assembleare n. 4 del
28.10.2005 ad oggetto: “Presa atto cessione quote
Assoper ad Assindustria/Confindustria “.
Modificato con Deliberazione Assembleare n. 02 del
19.06.2007 ad oggetto:Modifiche statutarie e presa
atto Legge regionale n. 9 dell’11.05.2007.
Approvato con D.P.G.R. n. 225 del 12.12.2007 nella
parte che riguarda la composizione del Comitato
Direttivo per come previsto dalla Legge regionale n.
9 dell’11.05.2007. Pubblicato sul B.U.R.C. n. 02.
del 16/01/2008.
|